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12.4095 · Postulato · 2012-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre la FINMA a una valutazione da parte di un gruppo di esperti indipendente ed esterno. La valutazione potrebbe includere i seguenti punti:

1. La FINMA soddisfa i requisiti necessari all'adempimento dei compiti stabiliti per legge?

2. La FINMA dispone delle necessarie risorse tecniche e di personale?

3. I processi interni della FINMA sono chiaramente definiti (ad es. per le comunicazioni, le circolari, i documenti di lavoro, le FAQ, ecc. che di fatto hanno carattere normativo)? Qual è il ruolo della FINMA nel processo legislativo? La FINMA può e deve prendere iniziative che favoriscono la creazione di leggi (ad es. "Rapporto FINMA sulla distribuzione di prodotti finanziari")?

4. La prassi in materia di vigilanza della FINMA, pubblicata e non, soddisfa le esigenze di una base legale ineccepibile?

5. L'informazione della FINMA in merito alla sua attività di vigilanza con tutti i suoi canali (circolari, documenti di posizione e di discussione, bollettini, comunicati, ecc.) è trasparente e comprensibile?

6. Gli organi della FINMA e i suoi collaboratori dispongono di sufficienti competenze tecniche, esperienza nel settore finanziario, conoscenze del mercato e della piazza finanziaria svizzera?

7. Il processo di regolamentazione e di vigilanza è conforme ai diversi tipi di destinatari (differenza tra istituiti grandi, medi e piccoli, niente overkill)?

8. Le osservazioni e richieste trasmesse dagli assoggettati alla vigilanza in occasione delle procedure di consultazione sono sufficientemente prese in considerazione durante l'elaborazione definitiva delle relative circolari, raccomandazioni, ecc.?

9. Rispetto agli altri mercati finanziari la durata per il rilascio delle autorizzazioni bancarie è competitiva?

10. Quanto è importante per la FINMA il rafforzamento della competitività della piazza finanziaria svizzera e come adempie i relativi compiti e obblighi?

11. In caso di problemi di singoli assoggettati, la FINMA dimostra sufficiente cautela per evitare danni ad altri istituti sottoposti a vigilanza?

12. Le norme attuate dalla FINMA (Swiss Finish) in deroga agli standard internazionali sono idonee al rafforzamento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera?

13. La collaborazione tra i diversi settori di attività è soddisfacente e le sinergie esistenti vengono sfruttate?

14. Le competenze della FINMA e di altri organismi con compiti di vigilanza, soprattutto la BNS, sono sufficientemente delimitate?

15. Come può garantire la FINMA di non bloccare, con le sue attività di regolamentazione, le decisioni aziendali delle assicurazioni e delle banche o che, alla fine, non debba assumersi la responsabilità delle decisioni che essa ha imposto o negato?

16. Qualora dovesse esercitare una vigilanza sempre più diretta e dare la propria approvazione prima di ogni decisione strategica (nuovi prodotti, riorganizzazioni, acquisizioni) vi è il rischio che la FINMA diventi responsabile delle decisioni delle banche?

17. Vi sono altri punti da discutere d'intesa con il Consiglio federale, commissioni di gestione e il settore?

Begründung

Il mercato finanziario è un importante pilastro dell'economia svizzera. In seguito alla crisi mondiale dei mercati finanziari è aumentato il numero delle regolamentazioni. La strategia per il mercato finanziario è attualmente in fase di rielaborazione. La FINMA svolge un ruolo di rilievo anche per quanto riguarda l'attuazione di una strategia orientata al futuro e competitiva. Occorre dunque trovare un equilibrio tra vigilanza e competitività. Una valutazione dovrà contribuire al mantenimento dei punti forti e all'eliminazione dei punti deboli.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Da quando è stata istituita, la FINMA è stata più volte sottoposta all'esame di esperti indipendenti. Di particolare rilevanza è stato la verifica generale della FINMA effettuato da Hans Geiger e David Green nel quadro dell'attuazione del postulato David 08.4039 e della mozione della CET-N 09.3010 così come la verifica mirata degli strumenti di vigilanza, dell'organizzazione e dei processi della FINMA, effettuata da Peter Hayward nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni 3 e 6 del rapporto delle Commissioni della gestione "Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti" del 30 maggio 2011. Anche la peer review del Financial Stability Board del 25 gennaio 2012 e le consultazioni del Fondo monetario internazionale del 2010 e del 2011 si occupano del funzionamento della FINMA. Da queste perizie emerge, tra l'altro, che la FINMA soddisfa i requisiti necessari per adempiere alle sue esigenze legali. In particolare viene confermato che la FINMA dispone delle risorse specialistiche e di personale necessarie, di un concetto di vigilanza adeguato, di procedimenti efficienti e di uno scambio di informazioni interno ed esterno funzionante.

Per quanto riguarda la richiesta di analisi dell'attività di regolamentazione della FINMA, occorre notare che le sue competenze normative sono limitate per legge alle ordinanze e alle circolari (cfr. art. 7 cpv. 1 LFINMA). La FINMA può emanare ordinanze proprie solo se ha una base legale a tale scopo. Nelle circolari, invece, la FINMA chiarisce come usa il proprio margine discrezionale nell'interpretazione della legislazione sui mercati finanziari. Queste competenze normative consentono alla FINMA di reagire rapidamente alle continue modifiche delle condizioni quadro che caratterizzano l'ambiente dinamico dei mercati finanziari. Nella sua attività di regolamentazione la FINMA è tenuta a rispettare le prescrizioni costituzionali stabilite e i principi stabiliti nell'articolo 7 capoversi 2 a 5 LFINMA. In particolare, essa può disciplinare soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza.

Con queste prescrizioni del diritto di rango superiore, secondo il Consiglio federale si garantisce che nella sua attività di regolamentazione la FINMA disponga di un margine di manovra sufficiente ma non troppo ampio. Se un operatore del mercato ritiene che la FINMA si muove al di fuori dell'ambito legale può impugnare la decisione in base a una disposizione dell'ordinanza oppure in base alla decisione emanata ai sensi di una circolare e può farla esaminare da un giudice. Inoltre, occorre ricordare che anche tutte le altre decisioni della FINMA sono sottoposte a un controllo giudiziario. La tutela giuridica del singolo è pertanto garantita in ogni caso.

Data la situazione, il Consiglio federale ritiene superfluo e inappropriato far valutare (nuovamente) la FINMA da un comitato di esperti.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.