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12.410 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo V presenta la seguente iniziativa:

Gli importi massimi delle indennità, dei contributi e delle aliquote di partecipazione versati ai parlamentari e ai gruppi conformemente alla legge sulle indennità parlamentari sono fissati in una legge. Le eventuali modifiche potranno avvenire mediante un decreto federale che per definizione sottostà a referendum.

Begründung

È problematico che i membri del Parlamento abbiano la competenza esclusiva di adeguare le loro indennità al rincaro e in determinati settori addirittura di aumentarne l'importo. Sarebbe giusto fissarne l'importo in una legge, affinché il popolo possa dire la sua in occasione degli adeguamenti.

Le seguenti indennità, contributi e aliquote di partecipazione devono essere fissate a livello di legge:

1. retribuzione annua per i lavori preparatori;

2. indennità annua per spese di personale e di materiale;

3. diaria;

4. vitto e pernottamento;

5. indennità per spese di viaggio per parlamentari residenti all'estero;

6. indennità spese per i viaggi effettuati all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare;

7. indennità di percorso;

8. assegno di presidenza e di vicepresidenza;

9. contributi ai gruppi parlamentari;

10. contributo pro membro del gruppo parlamentare;

11. aliquota di partecipazione al contributo per la previdenza.