12.410 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo V presenta la seguente iniziativa:
Gli importi massimi delle indennità, dei contributi e delle aliquote di partecipazione versati ai parlamentari e ai gruppi conformemente alla legge sulle indennità parlamentari sono fissati in una legge. Le eventuali modifiche potranno avvenire mediante un decreto federale che per definizione sottostà a referendum.
Begründung
È problematico che i membri del Parlamento abbiano la competenza esclusiva di adeguare le loro indennità al rincaro e in determinati settori addirittura di aumentarne l'importo. Sarebbe giusto fissarne l'importo in una legge, affinché il popolo possa dire la sua in occasione degli adeguamenti.
Le seguenti indennità, contributi e aliquote di partecipazione devono essere fissate a livello di legge:
1. retribuzione annua per i lavori preparatori;
2. indennità annua per spese di personale e di materiale;
3. diaria;
4. vitto e pernottamento;
5. indennità per spese di viaggio per parlamentari residenti all'estero;
6. indennità spese per i viaggi effettuati all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare;
7. indennità di percorso;
8. assegno di presidenza e di vicepresidenza;
9. contributi ai gruppi parlamentari;
10. contributo pro membro del gruppo parlamentare;
11. aliquota di partecipazione al contributo per la previdenza.