12.4103 · Interpellanza · 2012-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 26 marzo 1997, con l'entrata in vigore della Convenzione sui diritti del fanciullo, la Svizzera ha riconosciuto per la prima volta, in termini di diritto internazionale, i diritti umani dei minori. La diretta applicabilità del divieto di discriminazione di cui all'articolo 2 è stata accolta chiaramente nel messaggio del 29 giugno 1994 (94.064), nel dibattito commissionale, nella perizia del DFAE dell'11 maggio 1995 e nel dibattito plenario; il diritto di essere sentito di cui all'articolo 12, una novità fondamentale, riconosce la prassi del Tribunale federale come direttamente applicabile, mentre nella prassi ufficiale svizzera il principio del bene del minore serve soltanto da aiuto interpretativo. Il Consiglio federale considera che l'obbligo di agire prontamente, prescritto nell'articolo 7 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, sia già sancito nel diritto svizzero anche in assenza di ratifica (FF 2008 3934).
Il secondo rapporto nazionale della Svizzera, del 20 giugno 2012, al comitato ONU sui diritti del fanciullo non tratta in particolare la concretizzazione dei diritti dei minori nelle procedure amministrative. Le autorità competenti in materia d'asilo non conducono le procedure che coinvolgono minori né in via prioritaria né accelerata; anzi la priorità conferita alle decisioni Dublino/NEM relative agli adulti ritarda le procedure dei minori, che superano di gran lunga la durata costituzionalmente ammessa (DTF del 15 ottobre 2012/1C_195/2012; sentenza TAF del 18 luglio 2012, D-7273/2012). I minori che diventano capaci di discernimento in sede ricorsuale non vengono sentiti per principio (D-5871/2006, sentenza TAF del 9 febbraio 2010), il che viola anche il loro diritto di essere sentiti secondo l'articolo 29 della legge sulla procedura amministrativa e la legge sull'asilo nonché l'articolo 29 Cost.; ciò vale anche se il minore ha superato il limite d'età di 14 anni, peraltro troppo elevato, previsto dall'UFM.
La legge sulla procedura amministrativa non prevede alcun rimedio giuridico che permetta di imporre, in questi casi, la garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a Cost. Una pertinente petizione tesa a colmare tale lacuna normativa non ha fatto altro che irritare il direttore dell'UFM e il presidente del TAF.
1. Come intende il Consiglio federale correggere rapidamente la sistematica inosservanza della Convenzione sui diritti del fanciullo nelle procedure in materia di asilo e di stranieri?
2. In occasione della prossima revisione parziale proporrà una definizione di rifugiato applicabile specificatamente ai minori e definizioni speciali degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 83 della legge federale sugli stranieri nonché diritti procedurali espliciti per i minori (p. es. in materia di audizione), analogamente ai diritti previsti per le donne?
3. In caso di risposta negativa, perché no?
Stellungnahme des Bundesrates
I principi e le garanzie previsti nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) sono applicati e attuati in maniera coerente anche nel settore della migrazione. La legge sull'asilo (LAsi), la legge federale sugli stranieri (LStr), le pertinenti ordinanze d'esecuzione e le direttive dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) contengono disposizioni che consentono di tenere conto della particolare situazione dei minori nella procedura d'asilo e d'allontanamento. Sia l'UFM che il TAF rispettano tali disposizioni.
Secondo l'attuale prassi dell'UFM, nella procedura d'asilo sono sentiti sistematicamente tutti i richiedenti minorenni che presentano una domanda d'asilo senza essere accompagnati da un famigliare (richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati) o che hanno compiuto 14 anni. I minori con meno di 14 anni accompagnati dai genitori sono sentiti se loro o i loro famigliari fanno valere motivi d'asilo propri in occasione del rilevamento dei dati personali oppure se nel corso della procedura risultano indizi che lasciano desumere tali motivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quando la procedura è essenzialmente scritta, come avviene nelle procedure giudiziarie e amministrative di diritto in materia di stranieri, l'articolo 12 paragrafo 2 CDF non conferisce al minore il diritto assoluto di essere sentito personalmente (oralmente). La CDF garantisce solamente che possa far valere in maniera appropriata il suo punto di vista, per esempio con una dichiarazione scritta da parte sua o del suo rappresentante (DTF 136 II 78 consid. 4.8 pag. 87; 124 II 361 consid. 3c). Il diritto di esprimersi sancito nell'articolo 29 della legge federale sulla procedura amministrativa e nell'articolo 29 della Costituzione federale non conferisce alcun diritto a un'audizione orale.
Per quanto riguarda la richiesta di evadere in via prioritaria le procedure che concernono minori, va fatto notare che in linea di massima la durata della procedura d'asilo di minorenni accompagnati dipende in gran parte dall'esame della domanda d'asilo dei genitori. Nella maggior parte dei casi sono infatti addotti i motivi d'asilo dei genitori. Il trattamento prioritario delle domande d'asilo di minorenni non accompagnati corrisponde già alla prassi attuale ed è stato sancito esplicitamente con la revisione della LAsi adottata dalle Camere il 14 dicembre 2012 (art. 17 cpv. 2bis LAsi). Conformemente alle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) contenute nelle direttive del 22 dicembre 2009, al momento di definire le priorità occorre concedere ai minori tempo sufficiente per prepararsi a descrivere gli eventi vissuti e a instaurare una relazione di fiducia con le persone responsabili della loro protezione.
Non è necessario introdurre nella legge una definizione di rifugiato applicabile specificatamente ai minori, poiché già oggi si distingue tra rifugiati minorenni e maggiorenni in applicazione della vigente definizione di rifugiato secondo l'articolo 3 LAsi.
Gli ostacoli all'allontanamento specifici ai minori sono inoltre già considerati nel diritto vigente nell'ambito della verifica dell'ammissibilità, della ragionevolezza o della possibilità di un allontanamento da effettuare nel quadro dell'articolo 83 LStr. Infine, prima di rimpatriare un minore non accompagnato, le autorità cantonali d'esecuzione devono accertarsi che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (art. 69 cpv. 4 LStr).
Risposta del Consiglio federale.