Lexipedia

12.4114 · Mozione · 2012-12-12

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito e dell'attuazione della strategia della protezione della popolazione, il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per un modello dell'obbligo generale di prestare servizio. L'obbligo generale di prestare servizio sarà strutturato secondo i principi seguenti:

1. Tutti i cittadini svizzeri prestano servizio nell'esercito, nella protezione della popolazione o nella protezione civile.

2. In situazioni di minaccia straordinaria l'Assemblea federale può ordinare mediante decreto federale urgente l'obbligo di prestare servizio militare per i cittadini svizzeri.

3. Le cittadine svizzere possono prestare servizio a titolo volontario.

4. Gli stranieri residenti possono prestare servizio a titolo volontario, tranne che nell'esercito.

5. La Confederazione emana prescrizioni concernenti un'adeguata indennità per perdita di guadagno.

Begründung

L'esercito si trova in una fase di profonda trasformazione. Dalla fine della guerra fredda la situazione di minaccia e le sfide in materia di politica di sicurezza si sono modificate radicalmente. Attualmente la probabilità di una guerra convenzionale in Europa è da considerarsi estremamente esigua. Assumono invece maggiore importanza nuove minacce quali la guerra cibernetica (cyber warfare), il terrorismo internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e le catastrofi ambientali. Alla luce di queste considerazioni, l'obbligo generale di prestare servizio militare, connesso a un ingente effettivo di truppe orientato ai rischi convenzionali, non è più opportuno. Nel quadro dell'ulteriore sviluppo, il modello di servizio stabilito per l'esercito deve pertanto essere adeguato. Un obbligo generale di prestare servizio militare è necessario unicamente se la sicurezza della Svizzera è seriamente minacciata.

Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha pubblicato il suo rapporto "Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+". Il rapporto pone l'accento sul fatto che il profilo prestazionale della protezione della popolazione dovrà essere adeguato. I compiti delle organizzazioni in seno alla protezione della popolazione dovranno essere riesaminati e, se necessario, ridefinii. Inoltre, il modello di servizio della protezione civile dovrà ispirarsi maggiormente, in particolare per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio, al modello stabilito per l'esercito.

L'integrazione del servizio civile nell'obbligo generale di prestare servizio offre la possibilità per le cittadine e i cittadini svizzeri di prestare un servizio a favore della comunità al di fuori dell'ambito della sicurezza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è dell'opinione che l'introduzione dell'obbligo generale di prestare servizio militare non sia né necessaria né opportuna. Questa posizione è espressa, tra l'altro, nel messaggio concernente l'iniziativa popolare "Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio" (FF 2012 7315) e corrisponde anche a studi e rapporti pubblicati in passato. Nel rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2012 "Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+" (FF 2012 4849) viene annunciata l'istituzione di un gruppo di studio che esaminerà la questione relativa al sistema di obbligo di prestare servizio militare. Tale gruppo di studio non dovrà tuttavia mettere in discussione la priorità dell'obbligo di prestare servizio militare né sviluppare un modello dell'obbligo generale di prestare servizio militare.

Poiché già oggi si presta servizio nell'esercito, nella protezione della popolazione o nella protezione civile, l'unica interpretazione possibile dei punti 1 e 2 della mozione rimane quella di una libertà di scelta del tipo di organo dove prestare servizio. Il Consiglio federale respinge questa richiesta. L'esercito è uno strumento centrale della politica di sicurezza. Il suo effettivo è andato diminuendo negli ultimi anni e dovrà essere ridotto ancora una volta a 100 000 militari. Secondo il Consiglio federale, questo effettivo è tuttavia necessario affinché l'esercito possa adempiere ai propri compiti. La libertà di scelta fra servizio militare, servizio nella protezione della popolazione o protezione civile comprometterebbe il reclutamento nell'esercito di un numero adeguato di persone sufficientemente capaci, pregiudicando in questo modo la capacità dell'esercito di adempiere ai propri compiti. Il Consiglio federale è convinto che l'effettivo dell'esercito non debba dipendere dal fatto che un numero adeguato di uomini e donne vedano in un impegno nell'esercito un vantaggio personale sufficiente e si annuncino volontariamente.

L'introduzione dell'obbligo di prestare servizio militare unicamente in caso di una situazione di minaccia straordinaria giungerebbe troppo tardi per costituire un esercito sufficientemente grande, istruito ed equipaggiato. A ciò si aggiunge il fatto che l'esercito deve anche poter contare su una certa sicurezza a livello pianificatorio per quanto concerne gli effettivi. Se nelle scuole reclute non entrasse annualmente in servizio un numero pressappoco uguale di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, ciò avrebbe notevoli ripercussioni sull'occupazione dell'infrastruttura e sulla pianificazione del fabbisogno di personale addetto all'istruzione.

Il Consiglio federale non ravvisa nemmeno alcun motivo di natura sociale per introdurre nuovi obblighi di prestare servizio in ambiti civili. Si verificherebbero scompensi economici se ogni anno da 20 000 a 40 000 giovani cittadine e cittadini prestassero servizio in ambito civile per alcuni mesi e in caso di servizi considerevolmente più brevi risulterebbe una sproporzione tra gli oneri amministrativi e i benefici.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Ulteriore sviluppo dell'obbligo di prestare servizio | Lexipedia | Lexipedia