12.4117 · Interpellanza · 2012-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'attuale articolo 352 CPP autorizza il Ministero pubblico a pronunciare, mediante decreto d'accusa, una pena detentiva inferiore a sei mesi se i fatti sono stati ammessi dall'imputato o sono stati sufficientemente chiariti. Tuttavia, in caso di flagranza di reato e di emissione del decreto d'accusa entro le 48 ore seguenti l'arresto, il Ministero pubblico non può pronunciare simultaneamente una carcerazione preventiva fino al passaggio in giudicato del decreto d'accusa. Analogamente, se l'imputato si trova in carcerazione preventiva e questa volge al termine, il Ministero pubblico che, a inchiesta terminata, emette un decreto d'accusa deve adire il giudice dei provvedimenti coercitivi anche se l'imputato è condannato a una pena senza la condizionale. Il Ministero pubblico deve pertanto chiedere la carcerazione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi che ha la competenza esclusiva per disporre una tale misura. Tale ripartizione delle competenze complica il lavoro dei procuratori.
Prima dell'introduzione del CPP, alcune procedure penali cantonali consideravano il decreto d'accusa alla stregua di un ordine d'incarcerazione evitando la complicazione di dover adire il giudice dei provvedimenti coercitivi. L'attesa scadenza del termine di ricorso o l'eventuale ricorso contro il decreto non incideva in alcun modo sulla carcerazione preventiva. L'imputato aveva sempre la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la scarcerazione dinanzi all'autorità competente.
Si vuole rafforzare la giustizia, in particolare nei casi di flagranza di reato, per cui pongo le domande seguenti al Consiglio federale:
1. Condivide l'opinione secondo cui la procedura attuale per chiedere la proroga della carcerazione in presenza di un decreto d'accusa è gravosa e inefficace?
2. È anch'esso dell'avviso che occorra sgravare il Ministero pubblico per rendere più incisiva la giustizia nei confronti della piccola criminalità recidiva?
3. Non ritiene opportuno attribuire al decreto d'accusa la qualità di ordine d'incarcerazione sin dal momento della sua emissione, a prescindere dal fatto che sia passato in giudicato o meno?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non ritiene che la procedura attuale sia gravosa e inefficace e ignora se le autorità penali condividano l'opinione dell'autore dell'interpellanza. Dato che il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) è entrato in vigore appena il 1° gennaio 2011, soltanto i prossimi anni potranno corroborare o meno tale affermazione.
2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le autorità dovrebbero disporre di risorse adeguate per combattere in maniera efficace la piccola criminalità recidiva. Ritiene tuttavia che il CPP soddisfi già tali esigenze. La procedura del decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP), per esempio, è concepita proprio per evadere rapidamente casi di questo tipo. Anche la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi punta alla celerità, visti gli interessi in gioco. Le decisioni del giudice devono infatti essere prese entro un breve lasso di tempo (cfr. art. 226 cpv. 1 e 227 CPP). La sua decisione di ordinare o meno la carcerazione preventiva non dipende peraltro dal fatto che sia previsto un decreto d'accusa o che sia stato ordinato, ma non sia ancora passato in giudicato. L'unico elemento determinante è che i presupposti di cui all'articolo 221 CPP siano adempiuti (grave sospetto di crimine o delitto ed esistenza di un motivo di carcerazione o di un serio timore che venga concretizzata la minaccia di commettere un reato grave).
3. Secondo l'articolo 31 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Le decisioni in materia di carcerazione competono pertanto a un'autorità giudiziaria, che deve disporre della medesima indipendenza di un tribunale ordinario. Nella sentenza del 2 novembre 2004 il Tribunale federale ha pertanto chiesto una rigida separazione sul piano personale e istituzionale tra Ministero pubblico (o giudice istruttore) e giudice dell'arresto. Un'unione personale sarebbe inammissibile (DTF 131 I 36 segg.). In base a tali presupposti, in occasione dell'emanazione del CPP il legislatore ha istituito un'autorità giudiziaria indipendente per ordinare l'arresto, ossia il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 224 segg. CPP). Oltre a garantire il diritto dell'incarcerato di essere tradotto dinanzi al giudice, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha il compito di limitare i poteri del Ministero pubblico nella procedura preliminare. Quest'ultimo, infatti, non si limita a condurre la procedura preliminare e a promuovere l'accusa, ma la sostiene anche dinanzi al giudice (cosiddetto modello Ministero pubblico II). La legge non prevede alcuna verifica istituzionalizzata dell'operato del Ministero pubblico né nella fase della procedura preliminare né in quella della promozione dell'accusa. Il CPP conferisce pertanto in maniera mirata al giudice dei provvedimenti coercitivi la facoltà (p. es. nell'ambito della carcerazione preventiva) di verificare l'operato del Ministero pubblico. Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare la procedura attuale.
Risposta del Consiglio federale.