12.4119 · Mozione · 2012-12-12
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici va modificato introducendo l'obbligo di avere il domicilio fiscale e quello politico nello stesso comune. L'unica eccezione va prevista per gli aventi diritto di voto privi di domicilio civile in Svizzera (svizzeri all'estero).
Begründung
Secondo l'articolo 3 della legge federale sui diritti politici, una persona può acquistare il domicilio politico del luogo in cui soggiorna durante la settimana se dimostra di non essere iscritto nel catalogo elettorale del comune del domicilio fiscale ("Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione - certificato di cittadinanza, certificato provvisorio, ecc. - acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine").Ciò significa dunque che in Svizzera il diritto di voto e di eleggibilità non deve essere necessariamente esercitato nel comune (e neppure nel cantone) in cui si pagano le imposte.Sotto il profilo democratico questa situazione è discutibile. È pertanto opportuno che la legge non ammetta più tale possibilità e si affermi il principio secondo cui chi partecipa al processo decisionale politico debba poi subire le conseguenze finanziarie di tali decisioni.L'unica eccezione va prevista per le persone prive di domicilio civile in Svizzera (gli svizzeri all'estero), che manterranno ovviamente il diritto di voto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 39 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 stabilisce che i diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. Benché di norma il domicilio politico, il domicilio civile e quello fiscale coincidano, la Confederazione e i cantoni hanno nondimeno la possibilità di prevedere eccezioni. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, i nomadi votano ad esempio nel comune di attinenza. L'articolo 1 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici prevede poi altre possibili eccezioni, il cui elenco non è peraltro esaustivo. La mozione si prefigge appunto di limitare tali eccezioni.La correlazione tra domicilio politico e domicilio fiscale non può essere giustificata nel merito ed è impraticabile. L'esercizio dei diritti politici non è infatti connesso in alcun modo al pagamento delle tasse, bensì è legato alla cittadinanza svizzera e al raggiungimento della maggiore età. Dal punto di vista pratico un problema è costituito dal fatto che nell'anno di un eventuale trasloco il domicilio politico e quello fiscale non coinciderebbero più, poiché il domicilio al 31 dicembre è considerato domicilio fiscale per l'intero anno in questione. Bisogna inoltre considerare che le eventuali controversie riguardo al domicilio fiscale sorgono perlopiù nel corso del periodo di tassazione, vale a dire quando l'interessato ha già esercitato i diritti politici. Collegare il domicilio politico a quello fiscale provocherebbe dunque incertezze quanto alla corretta composizione dell'elettorato. Le autorità fiscali della Confederazione e dei cantoni sono inoltre tenute al segreto fiscale. Non possono quindi fornire informazioni a terzi senza esservi autorizzate da una base legale federale o cantonale.Da un'inchiesta condotta nei cantoni è emerso che il domicilio politico e quello fiscale non coincidono soltanto in rarissimi casi. Nel cantone di Ginevra, ad esempio, unicamente lo 0,1 per cento degli aventi diritto di voto si trova in questa situazione, mentre nella città di Berna soltanto 12 dei circa 7800 dimoranti infrasettimanali hanno il domicilio politico nella capitale. Ciò dimostra in modo eloquente che il luogo di dimora è riconosciuto quale domicilio politico soltanto a condizioni restrittive. La rilevanza di queste situazioni è poi ulteriormente ridimensionata dal fatto che taluni cantoni e comuni riconoscono il diritto di eleggibilità unicamente alle persone domiciliate. Alla luce di quanto precede, è inopportuno disciplinare questi casi a livello federale, tanto più che il legislatore federale ha soltanto il compito di garantire che ogni cittadino voti una sola volta (secondo il principio "una persona, un voto").Il fatto che l'autore della mozione preveda un'eccezione unicamente per gli svizzeri all'estero penalizzerebbe poi ulteriormente, per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto, i cittadini domiciliati in Svizzera. Se i primi godono di una certa libertà nel determinare il domicilio politico (possono infatti scegliere tra comuni d'origine o di precedente domicilio), ai secondi questa possibilità sarebbe infatti preclusa.