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Ripercussioni dell'attività normativa della FINMA sulla piazza finanziaria ed economica svizzera

12.4121 · Postulato · 2012-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto dal quale si evinca se e in quale modo la FINMA abbia rispettato le proprie competenze in ambito normativo nel corso degli ultimi anni.

Begründung

Prima di emanare una nuova disposizione, la FINMA dovrà verificarne le possibili ripercussioni:

1. sui costi che gli assoggettati alla vigilanza devono sopportare;

2. sulla piazza finanziaria svizzera in termini di concorrenza, di innovazione e di competitività internazionale.

3. Essa dovrà inoltre tenere conto delle specificità commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza nonché degli standard minimi internazionali.

4. Tutte queste verifiche andranno effettuate coinvolgendo gli attori interessati mediante una procedura trasparente.

L'attuale zelo normativo della FINMA provoca insicurezze sulla piazza finanziaria che hanno ripercussioni sull'attrattiva della piazza economica e sull'economia in generale. Questa incertezza del diritto e la difficoltà di pianificare complicano non solo alle banche una gestione aziendale strategicamente efficace. Questa constatazione è valida sia per i fornitori di servizi finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA che per tutti gli attori economici che dipendono da questi servizi. Anche le piccole banche e le banche regionali sono però particolarmente toccate da questa valanga di disposizioni normative della FINMA che inizialmente erano state concepite ed elaborate per le grandi banche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La competenza normativa della FINMA è limitata per legge a livello di ordinanze e di circolari (cfr. art. 7 cpv. 1 LFINMA). La FINMA può emanare ordinanze proprie solo se ha una base legale a tale scopo. Tali mandati di regolamentazione hanno una portata ridotta e concernono prevalentemente ambiti prevalentemente tecnici dell'esecuzione (cfr. art. 55 cpv. 2 LFINMA). Nelle circolari la FINMA chiarisce come usa il proprio margine discrezionale nell'interpretazione della legislazione sui mercati finanziari. Anche le circolari sono di natura tecnica. Le competenze normative descritte permettono alla FINMA di reagire rapidamente ai cambiamenti costanti delle condizioni quadro dei mercati finanziari. Con le circolari della FINMA si provvede inoltre a garantire la sicurezza del diritto e ad assicurare la parità di trattamento degli operatori dei mercati finanziari. Nella sua attività di regolamentazione la FINMA è tenuta a rispettare le prescrizioni costituzionali e i principi stabiliti nell'articolo 7 capoversi 2 a 5 LFINMA. In particolare, essa può disciplinare soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tal caso è tenuta a considerare i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione.

Con queste prescrizioni del diritto di rango superiore, secondo il Consiglio federale si garantisce che nella sua attività di regolamentazione la FINMA disponga di un margine di manovra sufficiente ma non troppo ampio. Se un operatore del mercato ritiene che la FINMA si muove al di fuori dell'ambito legale può impugnare la decisione in base a una disposizione dell'ordinanza oppure in base alla decisione emanata ai sensi di una circolare e può farla esaminare da un giudice. La tutela giuridica del singolo è pertanto garantita in ogni caso.

Di conseguenza, per i motivi esposti sopra, il Consiglio federale non vede la necessità d'intervenire come richiesto nel postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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