12.4124 · Interpellanza · 2012-12-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nell'attuale contesto di crisi bancaria e finanziaria e di accresciuta pressione internazionale, una sana collaborazione fra tutti gli attori costituirebbe una condizione essenziale per garantire e rafforzare la piazza finanziaria svizzera.
Tuttavia si deve purtroppo constatare che la FINMA non intrattiene buoni rapporti né con il DFF, né con la BNS e nemmeno con gli istituti assoggettati alla sua sorveglianza e che l'idea che si fa del proprio ruolo è lungi dalla realtà. Essa confonde spesso e volentieri il compito di sorvegliare con quello di legiferare. La direzione della FINMA inoltre è considerata autoritaria e poco collaborativa, al punto da generare una deleteria lotta di competenze con la BNS e un clima viepiù deteriorato nei rapporti con gli istituti assoggettati alla sua sorveglianza.
Questa situazione e l'eccessivo zelo della FINMA nel voler regolamentare mettono seriamente in pericolo la piazza finanziaria svizzera con pesanti ripercussioni sull'economia reale. È inaccettabile che il clima di lavoro in seno alla FINMA sia condizionato da questa mania di "sovraregolamentare" e dall'incapacità di comunicare.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica il Consiglio federale l'attuale direzione strategica della FINMA?
2. Come avviene e chi effettua l'alta vigilanza?
3. Che cosa succede quando si manifestano evidenti lacune dirigenziali? Chi e come può intervenire per porvi rimedio e con quali mezzi?
4. Sono previsti scambi regolari fra il comitato economico del Consiglio federale e la direzione della FINMA, così come avviene già con la Banca nazionale?
5.Come giudica il Consiglio federale la qualità del lavoro svolto dalla FINMA?
6. Come valuta il Consiglio federale il postulato secondo cui è necessario disporre di meccanismi di regolazione finanziaria differenti per le grandi banche, le banche private, le banche cantonali e regionali ecc.?
7. Il Consiglio federale è in grado di esprimersi in merito a un paragone fra la FINMA e la britannica Financial Services Authority (FSA): si situano allo stesso livello? In caso contrario, che cosa si potrebbe intraprendere affinché la FINMA raggiunga il livello della FSA?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. La FINMA è una delle unità rese autonome della Confederazione che, conformemente all'articolo 8 capoverso 5 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), è gestita in base a obiettivi strategici. Il maggior grado di autonomia che presuppone l'esercizio dei suoi compiti nell'ambito della vigilanza economica e di sicurezza (art. 21 cpv. 1 LFINMA; RS 956.1), è preso in considerazione in una legge speciale. Il consiglio di amministrazione stabilisce gli obiettivi strategici fatta salva l'approvazione del Consiglio federale (art. 9 cpv. 1 lett. a LFINMA). La FINMA rende conto annualmente delle sue attività e dell'applicazione dei suoi obiettivi strategici in un rapporto concernente l'attuazione della strategia e nel rapporto di gestione che devono pure essere sottoposti per approvazione al Consiglio federale secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera f LFINMA. Nel quadro del suo rapporto dettagliato sul governo d'impresa destinato alle commissioni di vigilanza del Parlamento, il Consiglio federale valuta annualmente i risultati della FINMA con la moderazione che si impone in ragione della maggiore autonomia di quest'ultima.
2. Secondo l'articolo 169 della Costituzione e l'articolo 26 della legge sul Parlamento (LParl; RS, 171.10), l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sull'amministrazione federale e sugli altri enti incaricati di compiti federali. In base all'alta vigilanza, le Camere federali possono formulare raccomandazioni in merito agli atteggiamenti futuri e all'avvio di modifiche legislative. Le commissioni di vigilanza dispongono di ampi diritti d'informazione. L'articolo 21 capoverso 4 LFINMA (cfr. messaggio, FF 2006 2669) conferma esplicitamente che il principio dell'alta vigilanza parlamentare si applica alla FINMA. Nel caso delle unità rese autonome della Confederazione, gli obiettivi strategici secondo l'articolo 8 capoverso 5 LOGA costituiscono un punto di riferimento per l'alta vigilanza parlamentare. Il Consiglio federale è il destinatario dell'alta vigilanza. L'alta vigilanza non si occupa delle attività operative delle unità decentralizzate, ma si concentra sulle gravi lacune delle unità rese autonome e sollecita il Consiglio federale ad adottare i necessari provvedimenti. Alla luce dell'accresciuta autonomia della FINMA, l'alta vigilanza deve limitarsi maggiormente a un controllo politico esterno. Con il rapporto di sintesi del Consiglio federale sull'adempimento degli obiettivi strategici delle unità rese autonome della Confederazione (http://www.efv.admin.ch/i/downloads/finanzpolitik_grundlagen/cgov/CG_Kurzberichterstattung%202011_def_I.pdf) accessibile al pubblico e con il rapporto dettagliato all'attenzione delle commissioni di vigilanza, il Consiglio federale permette alle Camere federali di esercitare in modo mirato la loro funzione di alta vigilanza parlamentare sulla politica della Confederazione in quanto ente proprietario e se necessario di influire sulla gestione e sul controllo, nel quadro degli strumenti parlamentari ancorati a livello di legge (art 28 e art. 148 cpv. 3bis LParl: FF 2010 2938).
3. Il Consiglio federale può influire sull'attività aziendale della FINMA con l'approvazione degli obiettivi strategici della FINMA e, se del caso, ordinando modifiche. Questo influsso si limita tuttavia al livello strategico e non può estendersi a quello operativo. In caso di infrazioni della FINMA nei confronti del suo mandato legale, il Consiglio federale potrebbe rifiutare l'approvazione del rapporto di gestione. Inoltre, il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione della FINMA e, secondo l'articolo 9 capoverso 5 della LFINMA, può revocare i membri del consiglio di amministrazione. Il governo ha anche la facoltà di proporre modifiche di legge.
4. Conformemente all'articolo 21 capoverso 2 LFINMA, la FINMA discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza e le questioni attuali di politica della piazza finanziaria. Le ultime discussioni tra il Consiglio federale e la FINMA hanno sempre avuto luogo alla fine dell'anno. I colloqui tra il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la FINMA hanno luogo regolarmente, mentre i colloqui con il comitato economico come nel caso della BNS nonché la commissione Questioni finanziarie e fiscali internazionali, solo in base alle necessità.
6. Il nuovo concetto di vigilanza della FINMA, presentato nel mese di aprile del 2011, permette una vigilanza basata sui rischi. Ciò significa che l'intensità della vigilanza e l'impiego di mezzi di vigilanza come pure l'interazione tra vigilanza diretta della FINMA e il ricorso a società di audit vengono definiti singolarmente per ogni istituto sulla base dei due parametri "categorizzazione" e "rating di istituto". Questo orientamento ai rischi più sistematico dell'attività di vigilanza comporta un controllo più intenso degli istituti più grandi e complessi e quindi anche più rilevanti sotto il profilo dei rischi. Le banche vengono suddivise in cinque categorie e le esigenze in materia di fondi propri secondo "Basilea III" (attuazione entro il 2019) sono definite in modo specifico, tenendo conto dei criteri come somma di bilancio e patrimoni gestiti. Il Consiglio federale ritiene giustificato questo trattamento differenziato tra diversi istituti bancari.
7. Al Consiglio federale non è noto alcun confronto sistematico tra l'autorità britannica di vigilanza dei mercati finanziari FSA e la FINMA. Un tale confronto dovrebbe tener conto anche delle differenze tra i due Paesi.
Come dimostrano regolarmente i casi di vigilanza e di enforcement trattati congiuntamente dalla FINMA e dalla FSA, la collaborazione tra le due autorità funziona bene e si svolge sullo stesso livello. Nel caso dell'inchiesta congiunta concernente le attività commerciali non autorizzate di UBS, la FINMA e la FSA hanno ad esempio pubblicato lo stesso giorno comunicati stampa che contenevano collegamenti verso l'altra rispettiva autorità.
Risposta del Consiglio federale.