Determinazione del grado d'invalidità. Realtà anziché finzione
12.4126 · Mozione · 2012-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legislazione vigente, in particolare dell'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, affinché il grado d'invalidità non sia più determinato in base al criterio del mercato del lavoro equilibrato.
Begründung
Le assicurazioni sociali (AI, AINF e PP) fissano il grado d'invalidità confrontando il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire sul mercato del lavoro equilibrato, se del caso dopo l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
Da decenni ormai la nozione di mercato del lavoro equilibrato, oltre a non corrispondere più a una realtà economica, è diventata una vera e propria finzione.
Per le persone con problemi di salute si tiene conto del reddito teorico che esse potrebbero conseguire in riferimento a dati statistici senza alcun nesso con la realtà, sapendo per certo che non troveranno un posto di lavoro, e comunque non un posto di lavoro che permetta loro di ottenere questo reddito. Esaurito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, esse dovranno vivere con un reddito ben inferiore a quello su cui è stata calcolata l'invalidità oppure ricorrere all'aiuto sociale.
A prescindere dalla lotta agli abusi, del tutto giustificata, non è logico, da un lato, incentrare gli sforzi sull'integrazione professionale, che deve prendere in considerazione le realtà del mercato del lavoro, dall'altro, fissare l'invalidità economica su basi prettamente teoriche.
Per i motivi summenzionati chiedo al Consiglio federale di adeguare la legislazione affinché si tenga conto del guadagno che una persona invalida può realizzare effettivamente, chiedendo nel contempo di fare quanto possibile per ottenerlo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il criterio del mercato del lavoro equilibrato di cui all'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che funge da punto di riferimento per garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale e temporale, permette di determinare se l'assicurato è in grado di svolgere un'attività lucrativa, tenendo conto delle sue condizioni di salute. Tuttavia, il fatto che l'assicurato trovi o meno un posto di lavoro non è un fattore determinante.
Il criterio implica, da un lato, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altro, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire un'ampia gamma di posti di lavoro. Le possibilità di guadagno dell'assicurato vanno valutate per quanto possibile a prescindere dalle fluttuazioni della congiuntura economica, tenendo conto di un mercato del lavoro equilibrato nei rami che entrano in considerazione per lo svolgimento di un'attività ragionevolmente esigibile. Se un posto di lavoro dovesse essere offerto solo grazie a un mercato del lavoro molto favorevole, la ragionevole esigibilità dell'attività non può dunque essere determinata sulla base di questa situazione. In tal caso, bisognerebbe fondarsi sulle reali possibilità esistenti sul mercato del lavoro equilibrato.
Utilizzato per determinare il grado d'invalidità, il criterio del mercato del lavoro equilibrato permette di tenere conto delle modifiche strutturali (e non congiunturali) del mercato del lavoro, quali l'aumento della produttività, la corsa alla redditività o la necessità di contenere i costi, fattori questi che potrebbero rendere più difficile, o persino impossibile, l'integrazione dell'assicurato nell'azienda, influendo quindi sul diritto dell'assicurato alle prestazioni. L'articolo 16 LPGA adempie pertanto in modo ottimale alla richiesta dell'autore della mozione.
Il campo d'applicazione del suddetto criterio è stato definito in modo pragmatico e non ha sinora posto problemi particolari. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario apportarvi modifiche.
Se, come proposto dall'autore della mozione, si dovesse tenere conto delle fluttuazioni congiunturali del mercato del lavoro, un assicurato avrebbe diritto alla rendita a fasi alterne. Le decisioni dell'AI e quelle delle altre assicurazioni sociali che fanno riferimento a questo criterio sarebbero pertanto prive di fondamento obiettivo. Inoltre, dovendo determinare quali provvedimenti d'integrazione sono più adeguati per l'assicurato, l'AI non potrebbe adempiere a questo compito se dovesse prendere in considerazione gli effetti della congiuntura sul mercato del lavoro. Al contrario, l'assicurazione deve poter lavorare su basi stabili, in particolare nel caso di persone con problemi psichici, la cui integrazione può talvolta richiedere l'attuazione di provvedimenti di lunga durata.
Infine, modificare il criterio del mercato del lavoro equilibrato nel senso proposto dall'autore della mozione amplierebbe il mandato dell'AI, dalla quale si potrebbe esigere l'integrazione effettiva degli assicurati - il che non è previsto attualmente. Ad oggi, l'unico compito dell'assicurazione è di preparare gli assicurati ad integrarsi nel mercato del lavoro, e non di trovare loro a tutti i costi un posto di lavoro. Se all'AI fosse affidato anche quest'ultimo compito, nel caso in cui non riuscisse a trovare un impiego all'assicurato, quest'ultimo si vedrebbe riconoscere il diritto a una rendita per motivi del tutto estranei all'invalidità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.