Modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
12.4134 · Mozione · 2012-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 79 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private e l'articolo 53 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità aggiungendo agli investimenti autorizzati gli investimenti diretti e indiretti nelle infrastrutture.
Begründung
Nei prossimi tempi i mercati finanziari - dove prevalgono tassi d'interesse bassi e rendimenti modesti per tutte le categorie d'investimento - non dovrebbero registrare miglioramenti sostanziali. A causa del perdurare dei rendimenti bassi, per le casse pensioni e le compagnie assicurative diventa sempre più difficile corrispondere un interesse minimo assumendo soltanto rischi ragionevoli.
Il finanziamento di infrastrutture pubbliche potrebbe offrire nuove possibilità d'investimento - perlomeno all'estero, poiché in Svizzera non esistono ancora opportunità di questo tipo. Attualmente in quest'ambito vengono ammessi soltanto investimenti indiretti, il che per molti aspetti non ha alcun senso. Le ordinanze summenzionate devono perciò essere modificate, affinché nella prassi vengano autorizzati anche gli investimenti diretti, ovviamente entro la percentuale massima consentita.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli investimenti nelle infrastrutture, perlopiù illiquidi e a lunghissimo termine, sono spesso esposti a rischi rilevanti dal punto di vista economico e politico. Inoltre, di frequente riguardano Stati con gravi difficoltà in termini di bilancio pubblico. Gli investimenti diretti non diversificati, in particolare, esigono un'elevata diligenza. Le condizioni quadro di tale categoria d'investimento vanno analizzate più approfonditamente, per valutare ad esempio l'ammissibilità di una leva finanziaria (leverage) in questo contesto. Va pertanto respinta la richiesta dell'autore della mozione di includere nelle ordinanze summenzionate, senza ulteriori verifiche, una categoria d'investimento per le infrastrutture. Come richiesto dal postulato del gruppo BD 12.4132, "Nuove possibilità d'investimento per le casse pensioni", il Consiglio federale è tuttavia disposto a esaminare l'introduzione di una nuova categoria d'investimento nel settore delle infrastrutture.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.