Lexipedia

12.4139 · Mozione · 2012-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. adottare i provvedimenti legali, organizzativi e tecnici necessari affinché lo scambio di atti giuridici per via elettronica con le autorità (compresi i tribunali), già previsto nel CPC, nel CPP, nella LEF e nel diritto amministrativo federale, venga attuato in tutta la Svizzera e funzioni correttamente a tutti i livelli;

2. creare i presupposti per la tenuta elettronica degli atti che ne permetta la consultazione a livello centrale;

3. disciplinare la tenuta elettronica degli archivi nel settore giudiziario della Confederazione e dei cantoni;

4. approntare a livello federale le risorse necessarie all'attuazione di questi mandati.

Begründung

Introducendo la SuisseID ed emanando prescrizioni nei nuovi Codici di procedura (CPP, CPC comprese le modifiche della LEF), la Confederazione ha posto le basi per l'introduzione dello scambio di atti giuridici per via elettronica con le autorità e i tribunali. Dalle esperienze finora maturate emerge che questo scambio può affermarsi nella prassi soltanto se sono adottati standard uniformi che i cantoni possono trasporre nel loro diritto amministrativo e se le autorità tengono una gestione elettronica degli atti.

Innanzitutto occorre procedere ad adeguamenti legislativi tesi a introdurre e applicare lo scambio di atti in questione. In particolare, va evitata l'interruzione del mezzo telematico che si verifica perché il diritto vigente prevede che i giudici possono ordinare (e di norma lo fanno) che l'atto trasmesso elettronicamente sia in seguito prodotto in forma cartacea. Occorre promuovere la comunicazione elettronica rispetto alla trasmissione per posta.

Va esaminato in particolare l'adeguamento delle disposizioni seguenti:

- soppressione delle disposizioni potestative (trasmissione successiva in forma cartacea) previste agli articoli 130 capoverso 3 CPC; 33a capoverso 3 LEF e 110 capoverso 2 CPP;

- armonizzazione delle disposizioni legali in materia di comunicazione elettronica di atti giuridici sviluppatesi sul filo della storia con le norme dei nuovi codici di procedura: in particolare gli articoli 20 capoverso 2bis PA, 44 capoverso 2 LTF e 38 capoverso 2bis LPGA.

Affinché i dati di base debbano essere inseriti una volta sola, occorre valutare l'opportunità d'introdurre disposizioni vincolanti ai fini di una trasmissione di dati strutturata che permetta di evitare errori, risparmiare tempo e ridurre i costi. Per garantire il corretto funzionamento dello scambio elettronico di atti giuridici, va allestita in particolare un'infrastruttura accessibile a livello centrale che permetta di consultare tutti i documenti relativi ai procedimenti pendenti dei tribunali e delle autorità. Questo consente ai partecipanti al procedimento di esaminare atti giudiziari e documenti rilevanti ai fini del procedimento, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal momento della consultazione. La questione se questo debba avvenire attraverso una piattaforma elettronica centrale a responsabilità mista (Confederazione/cantoni) o cantonale oppure attraverso una rete di piattaforme esistenti accessibile a livello centrale non è decisa in questa sede. Spetterebbe tuttavia alla Confederazione approntare i requisiti tecnici a tal fine.

È anche importante che la Confederazione illustri quanto prima ai cantoni le condizioni generali alla base della tenuta degli archivi nel settore giudiziario, affinché questa possa avvenire in maniera coordinata. Le prescrizioni devono essere adeguate nella maggior parte dei cantoni. Oggi presso i servizi cantonali si assiste praticamente sempre a un'interruzione del mezzo telematico (dalla versione elettronica alla forma cartacea).

È necessario intraprendere i passi necessari per garantire un'attuazione armonizzata dello scambio elettronico di atti giuridici nei cantoni, per evitare che non vengano sfruttate le sinergie o che l'evoluzione imbocchi una direzione sbagliata. Un settore giudiziario in grado di garantire svolgimenti procedurali efficienti è più credibile. Il parziale venir meno dello scambio sotto forma cartacea permette inoltre di conseguire notevoli risparmi finanziari. Affinché lo scambio elettronico di atti giuridici possa essere attuato con successo anche in Svizzera sono necessarie risorse supplementari che devono essere approntate a livello federale. Quanto più celere è l'attuazione, tanto prima è possibile realizzare il corrispondente potenziale di risparmio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 e respingere i punti 24 della mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è favorevole a introdurre lo scambio di atti giuridici per via elettronica, che deve essere implementato in maniera uniforme su scala nazionale. In relazione alla revisione della legge sulla firma elettronica (FiEle RS 943.03) il 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha pertanto conferito vari mandati per l'elaborazione di un progetto legislativo volto a promuovere lo scambio di atti per via elettronica. Tali mandati vanno nella stessa direzione della mozione.

Per quanto riguarda il necessario adeguamento delle basi legali, la Confederazione deve tuttavia limitarsi alla sua sfera di competenza. La Costituzione federale non conferisce alla Confederazione competenze generali per impartire prescrizioni tecniche e organizzative per la creazione di un'amministrazione elettronica uniforme. Tuttavia la Confederazione può già oggi emanare prescrizioni nei casi in cui ha competenze legislative che non si limitano questioni di principio, come ad esempio nel diritto civile o penale (cfr. la perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 22 dicembre 2011, pubblicato in GAAC 1/2012 del 1° maggio 2012). Anche se l'istituzione di nuove competenze federali sarebbe possibile con una revisione costituzionale, il Consiglio federale presume tuttavia che la mozione non vada interpretata in tal senso.

Ciò significa che l'autonomia cantonale deve essere rispettata in tutti i punti, in particolare nei settori in cui la Confederazione non ha alcuna competenza normativa. La Confederazione può disciplinare in maniera esaustiva il Codice di procedura civile e penale. A parere del Consiglio federale, la mozione va interpretata in modo tale che le misure da adottare sul piano federale non debbano prevedere alcuna disposizione vincolante nella sfera di autonomia cantonale.

Il punto 1 della mozione mira ad attuare lo scambio di atti giuridici per via elettronica in modo uniforme in tutti gli ambiti del diritto. A tal fine è necessario adeguare una serie di leggi e in particolare l'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (RS 272.1). Gli adeguamenti riguardano soprattutto questioni tecniche e organizzative che devono essere attuate dai fornitori delle piattaforme riconosciute.

Per attuare i punti 2 e 3 della mozione sono ipotizzabili diverse varianti che si ripercuotono in maniera molto differente sulle risorse. La Confederazione può ad esempio creare le condizioni per una gestione degli atti accessibile e consultabile centralmente, disciplinando soltanto i requisiti essenziali in una legge quadro. Potrebbe tuttavia anche creare e gestire essa stessa tale applicazione. Anche le prescrizioni per l'archiviazione elettronica nel settore della giustizia da parte della Confederazione e dei cantoni potrebbero limitarsi alla definizione dei requisiti tecnici inerenti al formato. Potrebbe tuttavia rivelarsi opportuno mettere a disposizione, insieme alla gestione elettronica degli atti accessibile centralmente, anche questo archivio.

Il Consiglio federale intende pertanto prima analizzare in dettaglio le diverse varianti di attuazione e chiarire l'ammontare delle risorse necessarie sul piano federale per l'attuazione concreta. Queste risorse andrebbero poi richieste, insieme alle basi legali necessarie, nella procedura ordinaria.

Se la Camera prioritaria dovesse accogliere tutti i punti della mozione, il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporre alla seconda Camera una modifica dei punti 2 a 4.

Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 e respingere i punti 24 della mozione.