12.4180 · Interpellanza · 2012-12-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Una filiale in Svizzera consente manifestamente di risparmiare costi: grazie a una società di sede, un'impresa straniera può mettere sotto contratto lavoratori che la casa madre distacca sui cantieri svizzeri e per i quali la società di sede richiede un permesso per frontalieri. In tal modo, gli stessi lavoratori hanno firmato due contratti, uno in Germania e uno in Svizzera. All'atto pratico questo significa che i lavoratori esercitano un'attività in Svizzera con un permesso per frontalieri senza essere soggetti alle leggi svizzere in materia di assicurazioni sociali. Rispetto ai loro concorrenti svizzeri, i fornitori tedeschi beneficiano pertanto di un vantaggio competitivo pari ad almeno un quinto dei costi salariali.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. In che misura tali sedi fittizie costituiscono un problema reale? Gli organi di controllo hanno riscontrato un tale fenomeno?
2. In che misura i controlli possono essere elusi?
3. In che misura le sedi fittizie consentono di eludere i contributi alle assicurazioni sociali?
4. Dove risiedono altri potenziali vantaggi per tali sedi fittizie? Vi sono sovrapposizioni con altre leggi o ordinanze?
5. Se tali sedi fittizie costituiscono effettivamente un problema, in che modo è possibile combattere il fenomeno senza burocrazia e senza limitare la flessibilità del mercato del lavoro?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. Il Consiglio federale è a conoscenza del problema. Attraverso la costituzione di sedi fittizie in Svizzera, i lavoratori stranieri ricevono, grazie al contratto di lavoro svizzero, un permesso per frontalieri. In tal modo possono essere impiegati in Svizzera o nel Paese di provenienza a seconda delle esigenze della casa madre. La situazione solleva tuttavia interrogativi per quanto riguarda le disposizioni applicabili in materia di assicurazioni sociali e di diritto del lavoro.
Gli organi paritetici incaricati di controllare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale (qui di seguito CCL di obbligatorietà generale) stipulati in determinati settori hanno recentemente constatato, in occasione di controlli effettuati nel settore dell'edilizia, vari casi di lavoratori di sedi fittizie in possesso di un permesso per frontalieri.
Al momento la Confederazione non dispone tuttavia di informazioni attendibili in merito al numero di sedi fittizie in Svizzera. L'esame delle domande per la costituzione di una ditta in Svizzera compete alle autorità cantonali. La portata del problema è pertanto attualmente accertata insieme ai cantoni e, all'occorrenza, saranno approntate misure per combattere gli abusi.
2. La costituzione di una sede in Svizzera deve avere carattere duraturo e presuppone l'esercizio di un'attività commerciale reale e attiva (cfr. in merito il cap. 4.3.2. delle istruzioni dell'UFM sull'introduzione graduale della libera circolazione delle persone). Inoltre, il diritto di impartire istruzioni ai lavoratori deve spettare alla sede svizzera. Una sede fittizia in Svizzera è istituita principalmente con l'intento di approfittare delle disposizioni più favorevoli della libera circolazione delle persone eludendo quelle più restrittive dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) nell'ambito della prestazione di servizi. L'ALC permette infatti di fornire prestazioni di servizi soltanto per una durata limitata a 90 giorni per anno civile. Prestazioni di una durata superiore non rientrano nell'ALC e sottostanno ad autorizzazioni.
La procedura di notifica permette agli organi d'esecuzione di effettuare controlli mirati presso società straniere. Spesso queste restano in Svizzera soltanto per impieghi di breve durata e devono poter essere controllate a corto termine. Il controllo di un frontaliere, invece, rientra nell'esecuzione abituale dei CCL di obbligatorietà generale presso i datori di lavoro svizzeri. I salari minimi stabiliti nei CCL di obbligatorietà generale sono applicabili senza distinzioni ai datori di lavoro svizzeri e stranieri. Una ditta straniera non può pertanto sottrarsi ai controlli in merito al rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime costituendo una sede fittizia.
3. Se una persona è distaccata ai sensi delle assicurazioni sociali, i contributi devono essere versati nel Paese in cui svolge l'impiego. Questa situazione implica, durante tutta la durata del distacco, un legame diretto, in termini di diritto del lavoro, con il datore di lavoro che ha disposto il distacco, il quale è responsabile dell'assunzione/licenziamento e definisce le specifiche dell'attività della persona distaccata. L'attività deve essere esercitata nell'interesse e per conto del datore di lavoro che ha distaccato il lavoratore. Se una succursale svizzera è abilitata a impartire istruzioni ai dipendenti stranieri, le condizioni per un distacco in virtù della legislazione sulle assicurazioni sociali non sono adempiute e gli interessati sottostanno al diritto svizzero in materia di assicurazioni sociali. Di norma i frontalieri ai sensi delle assicurazioni sociali devono ritornare quotidianamente, ma perlomeno una volta alla settimana, nel Paese di domicilio. In linea di massima, i contributi alle assicurazioni sociali devono essere versati nel Paese in cui è esercitata l'attività lucrativa. La costituzione di sedi fittizie non consente pertanto di evitare il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali in Svizzera.
4. Si può presumere che la costituzione di una sede fittizia comporti vantaggi anzitutto nell'ambito del diritto in materia di stranieri (elusione delle disposizioni più restrittive della prestazione di servizi e della legislazione in materia di distacco dei lavoratori). Per contro non apporta alcun vantaggio di altro tipo, per esempio di natura fiscale. Anzi, la costituzione di una sede (fittizia) implica per l'impresa straniera un obbligo fiscale (limitato) e pertanto controlli da parte delle autorità fiscali ed eventualmente una notifica alle autorità competenti in materia di assicurazioni sociali (cfr. domanda 1).
Risposta del Consiglio federale.