La legge sull'IVA non deve rimanere lettera morta. Bisogna limitare la concorrenza sleale nelle zone di confine
12.4197 · Mozione · 2012-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist), i datori di lavoro esteri e gli indipendenti sono obbligati a notificare la loro prestazione lavorativa in Svizzera.
Il Consiglio federale è incaricato:
1. di assicurare la trasmissione sistematica di questi dati all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
2. di assicurare che quest'ultima, in base a queste informazioni, vegli ad una corretta applicazione:
a. dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e b della legge sull'IVA (LIVA) nonché
b. dell'articolo 45 capoverso 2 lettera b LIVA, ossia la notifica per iscritto al committente dell'assoggettamento all'IVA.
Begründung
Come evidenziato nelle risposte del Consiglio federale alla mia interpellanza 11.3621 e alle mie domande 11.5222 e 12.5375, gli artigiani esteri godono di vantaggi competitivi rispetto ai loro omologhi svizzeri per ciò che concerne l'assoggettamento all'IVA. Infatti l'artigiano estero che presta un servizio ad un cliente residente in Svizzera è esentato dal pagamento dell'IVA fino ad un importo massimo di 10 000 franchi, al contrario dell'artigiano svizzero. Il Consiglio federale ha altresì evidenziato i problemi con cui si trova confrontato nel riscuotere l'IVA per forniture di valore superiore ai 10 000 franchi da parte di fornitori esteri non iscritti al registro IVA (l'iscrizione è obbligatoria unicamente per un fatturato annuo in Svizzera superiore ai 100 000 franchi, criterio, questo, difficile da verificare). La LIVA all'articolo 45 capoverso 2 lettera b prevede una procedura sussidiaria per questi casi, secondo la quale una imposta d'acquisto dovrebbe essere pagata dal destinatario della prestazione, purché questo "sia stato previamente informato per iscritto dalle autorità competenti". Ma chi informa le autorità competenti? In maniera sistematica: nessuno. Questo articolo della LIVA è rimasta lettera morta fino ad ora.
La trasmissione in maniera automatica dei dati notificati (secondo l'ODist) all'AFC permetterebbe a quest'ultima di applicare la legge vigente sull'IVA: potrebbe controllare almeno in maniera approssimativa il fatturato annuo di imprese estere conseguito in Svizzera e sarebbe in grado di avvisare i clienti per iscritto e secondo la legge, riscuotendo così l'IVA dovuta in modo mirato e sistematico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione dell'introduzione dell'imposta sull'acquisto per le forniture effettuate in territorio svizzero da imprese con sede all'estero, era previsto che gli uffici doganali di frontiera fornissero all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) indicazioni sui possibili destinatari di tali prestazioni. La prassi, ha però mostrato che per questa via l'AFC ottiene solo parzialmente le necessarie indicazioni sulle persone potenzialmente assoggettate all'imposta sull'acquisto.
Il Consiglio federale ritiene meritevole d'esame la proposta dell'autore della mozione di utilizzare i dati disponibili dalla procedura di notifica online sui lavoratori dell'UE distaccati in Svizzera per consentire all'AFC di adempiere il proprio obbligo di informazione. Tuttavia, vi sono dubbi in merito al fatto che questi dati possano veramente servire a identificare le persone potenzialmente assoggettate all'imposta sull'acquisto. Infatti, questi dati non permettono di identificare chiaramente il destinatario della prestazione. Se è vero che l'impresa con sede nell'UE è tenuta a indicare con la massima precisione possibile il luogo in cui viene fornita la prestazione, è altrettanto vero che il luogo d'impiego (ad es. un cantiere) non coincide necessariamente con l'indirizzo del destinatario. Inoltre, si devono indicare soltanto indirizzo e numero postale di avviamento del luogo d'impiego. Anche se il luogo d'impiego e l'indirizzo del destinatario coincidono, queste indicazioni spesso non bastano per identificare chiaramente la persona potenzialmente assoggettata all'imposta sull'acquisto. È il caso in particolare quando diverse persone hanno lo stesso indirizzo. Le imprese estere che distaccano lavoratori devono inoltre indicare, per i loro impieghi in Svizzera, una persona di contatto in Svizzera. Occorrerà esaminare se eventualmente sarebbe possibile risalire all'identità del destinatario della prestazione tramite questa persona di contatto. Dovendo contattare questa persona in ogni singolo caso, questa soluzione comporterebbe per l'AFC la necessità di risorse supplementari. Per giunta, il nuovo utilizzo dei dati di notifica renderebbe necessario anche l'adeguamento delle basi legali.
Per la riscossione dell'imposta sull'acquisto, la soluzione ideale consisterebbe nell'obbligare l'impresa estera a indicare, nell'ambito della procedura di notifica, anche l'acquirente della prestazione. Tuttavia, i primi accertamenti condotti dal competente Ufficio federale della migrazione (UFM) hanno evidenziato che la procedura di notifica non si presta a questo scopo. Essa è incentrata sull'impresa estera e svolge primariamente funzioni riguardanti il mercato del lavoro e in materia di stranieri. In molti casi le imprese estere non conoscono l'identità del destinatario della prestazione in Svizzera. Pertanto, l'adempimento effettivo dell'obbligo di indicare il destinatario della prestazione comporterebbe un considerevole maggior onere sia per i cantoni incaricati di verificare le notifiche sia per le imprese estere. Inoltre dovrebbe essere esaminata la compatibilità di un'eventuale estensione della procedura di notifica con l'accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). Se nell'ambito della procedura di notifica fossero rilevati singoli dati esclusivamente a favore dell'AFC, sorgerebbero inoltre problemi di competenza tra l'UFM e l'AFC.
Siccome dubita dell'adeguatezza dei dati risultanti dalla procedura di notifica per i fini dell'applicazione dell'imposta sull'acquisto, il Consiglio federale propone di respingere la mozione nella sua forma vincolante. Tuttavia, è disposto a esaminare le possibilità di utilizzo della procedura di notifica per l'esecuzione dell'imposta sull'acquisto. Se dovesse accogliere la mozione, il Consiglio nazionale presenterà al Consiglio degli Stati una proposta di modifica in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.