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12.4209 · Postulato · 2012-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di studiare in un rapporto come disporre l'impiego vincolato delle prestazioni complementari concesse per il soggiorno in un istituto garantendo così che gli istituti siano pagati per le prestazioni fornite.

Begründung

Per finanziare il soggiorno in un istituto, gran parte dei degenti deve fare ricorso alle prestazioni complementari. Non di rado, però, le prestazioni complementari sono utilizzate ad altri scopi. Succede quando chi amministra le finanze dei beneficiari non attribuisce la dovuta importanza al pagamento dei costi di soggiorno. Inoltre, le fatture degli istituti ancora scoperte alla morte del beneficiario non vengono trattate in via prioritaria. Per gli istituti questa situazione è molto problematica, dal momento che non vengono loro rimborsati i costi di prestazioni già fornite.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, le prestazioni delle assicurazioni sociali vanno versate di norma all'assicurato. Di conseguenza, non possono essere né cedute a terzi né costituite in pegno. Solo in caso di impiego non conforme al fine previsto è ammesso, a determinate condizioni, un versamento a terzi. Questo versamento è tuttavia limitato alle persone e alle autorità che hanno un obbligo legale o morale di assistenza nei confronti dell'assicurato o che lo assistono permanentemente (art. 20 cpv. 1 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali). Questa regolamentazione garantisce che l'assicurato mantenga la sua autonomia finanziaria anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento o l'insorgere dell'invalidità. Se per ragioni personali o di salute una persona non è in grado di amministrare le proprie finanze, può essere disposta una curatela a tale scopo, in modo da ridurre al minimo il rischio che i costi di soggiorno in istituto restino scoperti.

Le prestazioni complementari (PC) sono versate solo a complemento delle altre entrate dei beneficiari e non sono di per sé sufficienti a coprire i costi di soggiorno. Per adempiere le richieste del postulato, sarebbe quindi necessario versare all'istituto, integralmente o parzialmente, anche le altre prestazioni delle assicurazioni sociali (rendite dell'AVS o della previdenza professionale), nonché eventuali altre entrate. In questo modo, i beneficiari sarebbero in gran parte privati della responsabilità di amministrare le proprie finanze. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui le PC di persone che vivono in istituto siano utilizzate in ampia misura a fini diversi da quelli previsti, per cui non ritiene giustificata un'ingerenza così radicale nell'autonomia finanziaria degli assicurati.

Se alla morte di un beneficiario vi sono ancora fatture scoperte, gli eredi sono tenuti per legge a pagarle con l'eredità. Solo se questa è oberata diventa impossibile estinguere tutti i debiti, per cui una parte dei creditori non riesce a far valere - integralmente o parzialmente - i propri diritti. Il Consiglio federale ritiene che manchino motivi oggettivi per privilegiare in tali casi un istituto rispetto ad altri creditori quali i locatori, i medici o le autorità fiscali.

Il Consiglio federale ritiene inoltre che le misure summenzionate siano sufficienti per garantire il pagamento dei costi di soggiorno dei beneficiari di PC. Non è pertanto necessario redigere un rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.