12.4213 · Mozione · 2012-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre quanto prima al Parlamento una modifica dell'articolo 55 capoverso 1 della LCA, affinché in caso di fallimento dello stipulante il contratto di assicurazione non si estingua immediatamente. Le disdette ordinarie dovranno essere possibili solo dopo un congruo termine.
Begründung
Si tratta in definitiva di ristabilire la norma esistente prima del 2006.
L'attuale disposizione legale non è soddisfacente:
Articolo 55 capoverso 1
"In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento."
Questa disposizione legale può provocare gravi problemi, soprattutto se nell'ambito di un'assicurazione di responsabilità civile sono coinvolte anche terze persone (ad esempio in caso di incidenti automobilistici, altri casi di responsabilità civile o garanzie).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Rispetto alla normativa precedente, dal 2006 l'articolo 55 capoverso 1 della legge sul contratto di assicurazione (LCA) prevede che in caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento. Questa disposizione, come giustamente indicato dall'autore della mozione, può provocare gravi problemi, soprattutto se nell'ambito di un'assicurazione di responsabilità civile sono coinvolte anche terze persone.
Per questo motivo nell'ambito della revisione totale della LCA si propone di tornare al vecchio sistema. Il progetto di revisione prevede dunque di mantenere il contratto in vigore e di obbligare l'amministrazione del fallimento ad adempiere il contratto. Restano riservate le disposizioni relative all'estinzione del contratto.
L'autore della mozione chiede pertanto una regolamentazione già prevista dalla revisione della LCA in corso. Il progetto di revisione è attualmente pendente presso il Consiglio degli Stati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.