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Mercato finanziario con o senza lo Spazio economico europeo. Confronto tra il Liechtenstein e la Svizzera

12.4219 · Interpellanza · 2012-12-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Liechtenstein ha aderito allo Spazio economico europeo, mentre nel mese di dicembre del 1992 la Svizzera ne ha respinto l'adesione e scelto la via bilaterale. Ora, dopo vent'anni è il momento di valutare le conseguenze di questa decisione, soprattutto per quanto riguarda il mercato finanziario. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è stato lo sviluppo del mercato finanziario del Liechtenstein negli ultimi 20 anni rispetto a quello svizzero (posti di lavoro, creazione di valore specifico, numero di intermediari finanziari)?

2. Come è l'accesso degli intermediari finanziari del Liechtenstein al mercato europeo rispettivamente nei singoli Paesi dell'Unione europea rispetto alla Svizzera?

3. In che modo la Svizzera può compensare eventuali svantaggi di concorrenza rispetto al Liechtenstein?

4. Esiste il rischio che gli intermediari finanziari svizzeri si spostino in Liechtenstein per assicurarsi un accesso al mercato dell'Unione europea?

5. Quali normative sarebbero necessarie in Svizzera per assicurare al nostro Paese un accesso equivalente ai mercati finanziari europei?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel corso degli ultimi vent'anni è aumentata in Svizzera la quota di valore aggiunto del settore finanziario (1992: 7,4 per cento; 2011: 10,3 per cento del PIL). La quota delle persone occupate è rimasta relativamente stabile durante il medesimo periodo (1992: 6 per cento; 2011: 6,2 per cento). Il settore finanziario del Liechtenstein presenta una quota maggiore sia a livello di creazione di valore aggiunto (2010: 27 per cento), sia a livello di persone occupate (2010: 9,9 per cento). Lo sviluppo del settore finanziario del Liechtenstein nel corso degli ultimi vent'anni non può essere osservato per mancanza di basi di dati, ragione per la quale non è possibile effettuare un confronto per quel periodo. Nel 1998 (inizio del rilevamento nel FL) la quota lorda di creazione di valore aggiunto ammontava al 28 per cento.

2. Dall'epoca della sua adesione allo Spazio economico europeo (SEE) il Liechtenstein dispone della libertà totale di fornire prestazioni di servizi in tutti i Paesi dello SEE, ossia anche nei Paesi membri dell'Unione europea (UE). In linea di massima tutti gli atti legislativi dell'UE nel settore dei servizi finanziari sono vincolanti per il Liechtenstein in quanto membro dello SEE. A titolo di contropartita gli istituti finanziari del Liechtenstein hanno un accesso diretto al mercato interno dell'UE. Un cosiddetto passaporto UE consente ai fornitori di servizi finanziari del Liechtenstein di operare anche in altri Stati dell'UE senza ulteriori esigenze in fatto di autorizzazione non appena sono stati autorizzati in uno Stato dello SEE. All'opposto la Svizzera, in quanto Stato non membro dello SEE, non può approfittare di un accesso diretto al mercato dell'UE o di un passaporto UE equivalente senza un corrispondente accordo settoriale bilaterale con l'UE.

3. I fornitori svizzeri di servizi finanziari dispongono di un grande know-how e fruiscono pertanto di un'alta considerazione a livello internazionale. Essi possono rafforzare la loro posizione sul mercato grazie all'osservanza dei massimi standard di qualità e all'adeguamento continuo alle mutate esigenze della clientela. Per il tramite della sua politica in ambito di mercati finanziari la Confederazione struttura le condizioni quadro per la piazza finanziaria in maniera da poter raggiungere una qualità, una stabilità e un'integrità possibilmente elevate. Ciò comporta anche un rafforzamento della competitività della piazza finanziaria Svizzera. Dato però che non è membro dello SEE, la Svizzera non deve riprendere la regolazione dei mercati finanziari dell'UE e può quindi orientarsi autonomamente sulle evoluzioni europee e globali. Si osserva tuttavia che l'accesso al mercato dello SEE da parte dei fornitori svizzeri di servizi finanziari è reso sempre più difficile dall'inasprimento delle norme di accesso al mercato per gli Stati terzi (cfr. MiFID II). Il Consiglio ferale si adopera per tutelare ulteriormente l'accesso al mercato, ad esempio mediante un adeguamento regolatorio laddove esso appaia necessario e opportuno (cfr. risposta ad 5).

4. Con riferimento alla preservazione dell'accesso al mercato dell'UE sarebbe ipotizzabile un'emigrazione dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, rispettivamente di singoli settori d'affari, in Liechtenstein o in uno Stato membro dell'UE. Nella prassi tuttavia non si è finora assistito a simili emigrazioni. In Svizzera esse potrebbero rendere difficili le relazioni con i clienti. Esiste un rischio elevato nel settore assicurativo dato che gli offerenti del Liechtenstein avrebbero pieno accesso al mercato svizzero a motivo del corrispondente accordo sull'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa. Ma anche in questo ambito si è finora assistito a poche emigrazioni. La situazione potrebbe tuttavia mutare se il livello di regolazione e di vigilanza nell'UE - e quindi nel Liechtenstein - dovesse essere inferiore a quello svizzero.

5. La regolazione dei mercati finanziari dell'UE vincola viepiù a diverse condizioni l'accesso al mercato da parte dei fornitori esteri di servizi finanziari. Un importante aspetto è costituito dalla norma dell'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del pertinente Stato terzo. Per garantire la competitività dei partecipanti svizzeri al mercato e agevolare l'accesso al mercato dell'UE va promossa per quanto possibile e opportuno una regolazione equivalente a quella dell'UE. Ciò vale in particolare anche per i nuovi progetti di regolazione dei mercati finanziari, la cui elaborazione è stata affidata lo scorso anno dal Consiglio federale al Dipartimento federale delle finanze (legge sui servizi finanziari/regolamentazioni sul commercio fuori borsa di derivati, nonché adeguamento dell'infrastruttura dei mercati finanziari).

Risposta del Consiglio federale.