12.422 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-16
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre istituire una base legale che permetta al giudice di escludere, in caso di pena detentiva a vita, la concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP), qualora l'autore del reato condannato all'internamento a vita sia recidivo, abbia agito con particolare mancanza di scrupoli o con un intento particolarmente riprovevole.
Begründung
Il diritto penale vigente prevede che l'autore di un reato, dopo aver scontato parte della pena, possa richiederne la sospensione condizionale. Conformemente all'articolo 86 capoverso 5 CP, in caso di pena detentiva a vita la liberazione condizionale può essere concessa già dopo 15 anni e in caso di circostanze straordinarie anche dopo 10 anni. Ai sensi dell'articolo 77a CP, il regime penitenziario aperto (lavoro e alloggio esterni) è ugualmente possibile.
Si pone giustamente la questione di accertare l'opportunità che un delinquente, condannato più volte o colpevole di aver agito con particolare mancanza di scrupoli, possa beneficiare di una liberazione condizionale conformemente all'articolo 86 CP.
La teoria secondo cui una pena detentiva a vita con esclusione della possibilità di ottenere la liberazione condizionale contrasterebbe con la finalità del reinserimento sociale previsto dal diritto penale, non tiene sufficientemente conto della necessità di commisurare l'interesse del reinserimento sociale alla questione della sicurezza pubblica.
Il diritto penale svizzero prevede la pena detentiva a vita soltanto per alcuni delitti specifici particolarmente gravi. Allo scopo di garantire la sicurezza pubblica, si dovrebbe valutare la possibilità di escludere la liberazione condizionale nel caso in cui il delinquente sia particolarmente pericoloso o recidivo, considerando che tale eventualità è già in vigore in molti altri Paesi.