12.4220 · Interpellanza · 2012-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In riferimento al parere in risposta alla mozione 12.3754, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. È consapevole che in tutto il mondo si impiegano grandi quantità di proteine animali nell'alimentazione degli animali da reddito e che alimenti prodotti in questa maniera vengono importati in Svizzera?
2. Come si spiega che le autorità non facenti parte dell'UE valutano in modo diverso il rischio legato all'impiego delle proteine animali?
3. Su quali basi concrete poggiano le condizioni in materia di divieto di cannibalismo? Esistono Paesi che impongono limitazioni nella separazione delle specie?
4. In caso di allentamento del divieto di foraggiare gli animali con proteine animali, il Consiglio federale e l'ufficio federale competente prescriverebbero restrizioni tali da subordinarlo a condizioni pressoché proibitive. Il Consiglio federale è consapevole che a tali condizioni non sarebbe più garantita l'economicità dell'impiego dei sottoprodotti di origine animale nell'alimentazione degli animali da reddito?
Stellungnahme des Bundesrates
1. È vero che l'impiego di proteine animali nell'alimentazione degli animali da reddito è disciplinato in maniera diversa a seconda del Paese. Questa differenza è da ricondurre alla diffusione e al numero di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei vari Paesi. Il divieto di alimentare gli animali con proteine animali è una misura veterinaria volta a interrompere la catena infettiva della BSE nel bestiame da reddito. Un prodotto alimentare di origine animale può essere importato in Svizzera soltanto se soddisfa i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari, la quale garantisce la sicurezza dei prodotti alimentari utilizzati in Svizzera.
2. L'epidemia di BSE aveva raggiunto in Europa un grado di diffusione ben superiore al resto del mondo. Dopo che diverse misure meno rigorose non avevano sortito gli effetti sperati, il 1° gennaio 2001 la Svizzera e l'UE hanno introdotto un divieto generale per l'uso di proteine animali nell'alimentazione del bestiame da reddito. Gli Stati a suo tempo meno colpiti dall'epidemia rispetto all'UE e alla Svizzera valutano in modo diverso il rischio di BSE legato all'impiego delle proteine animali.
3. Da perizie scientifiche emerge che l'alimentazione degli animali con proteine ottenute dalla trasformazione di carcasse della stessa specie animale (cannibalismo) può costituire un rischio supplementare per la diffusione di malattie come la BSE. Il divieto di cannibalismo vigente sia nell'UE sia in Svizzera rappresenta quindi una misura preventiva fondata su basi scientifiche. Per i motivi epidemiologici summenzionati, i Paesi non membri dell'UE valutano la separazione delle specie in maniera differente.
4. Come già sottolineato nel parere in risposta alla mozione Knecht 12.3754, il Consiglio federale è favorevole a una revoca parziale in funzione dei rischi del divieto di alimentare i non ruminanti con proteine animali trasformate. Nella valutazione delle possibili soluzioni, il collegio governativo conferisce la massima priorità alla salute dell'essere umano e degli animali. È pertanto indispensabile emanare prescrizioni, in particolare sulla netta separazione dei processi di trasformazione. Del resto, soltanto le soluzioni che garantiscono la salute umana e animale saranno economicamente sostenibili. Va infine ricordato che un adeguamento delle disposizioni vigenti sulla base dell'accordo veterinario è possibile soltanto in sintonia con gli sviluppi nell'UE.
Risposta del Consiglio federale.