Assicurati residenti all'estero. Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
12.4226 · Interpellanza · 2012-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, è stato recentemente modificato ed è in vigore dal 1° gennaio 2012.
Anche se in determinati casi l'assicuratore malattie può sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni, in generale il debitore residente all'estero rimane assicurato in Svizzera pur essendo in mora con il pagamento dei premi.
Pertanto, non sarebbe pensabile che la Confederazione assuma l'85 per cento dei crediti nei confronti dei debitori residenti all'estero e che si applichi di conseguenza la procedura prevista per gli assicurati residenti in Svizzera (attribuendo alla Confederazione il ruolo ricoperto dai cantoni)?
Begründung
L'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie, che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, è stato recentemente modificato ed è in vigore dal 1° gennaio 2012.
L'articolo prevede tra l'altro che il cantone assume l'85 per cento dei crediti.
Nell'articolo 105m dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) è disciplinata la procedura applicabile ai debitori residenti all'estero. In particolare è previsto che, se lo Stato in cui vive l'assicurato è membro dell'Unione europea e non permette all'assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, quest'ultimo può sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni. L'assicuratore deve nel contempo informarne l'assicurato e l'istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo.
Nella maggior parte degli Stati interessati, questa procedura è inefficace o del tutto sconosciuta. Si deve quindi ricorrere alla collaborazione con società di riscossione attive nel Paese di origine, che permette di riscuotere i crediti o di procurarsi l'informazione sull'insolvibilità dell'assicurato.
Anche se in determinati casi l'assicuratore malattie può sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni, in generale il debitore residente all'estero rimane tuttavia assicurato in Svizzera pur essendo in mora con il pagamento dei premi.
Di conseguenza è necessario modificare la procedura attuale per i debitori residenti all'estero. Si potrebbe applicare per analogia la procedura prevista per gli assicurati residenti in Svizzera, attribuendo alla Confederazione il ruolo ricoperto dai cantoni.
Stellungnahme des Bundesrates
Le persone che risiedono in uno Stato membro dell'UE/AELS, ma sono assicurate in Svizzera costituiscono un piccolo gruppo. Si tratta prevalentemente di frontalieri e dei loro familiari non occupati (circa 25 000 assicurati) e di beneficiari di rendite e dei loro familiari non occupati (circa 6000 assicurati).
Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone con la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS, la Svizzera ha recepito il diritto europeo di coordinamento delle assicurazioni sociali. Il divieto di discriminazione è un importante principio di questo diritto di coordinamento. Gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'UE/AELS non possono essere trattati diversamente dagli assicurati che vivono in Svizzera. Per questa ragione le disposizioni di cui all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sono applicabili nella misura del possibile anche agli assicurati dei Paesi dell'UE/AELS.
Tuttavia, l'articolo 64a LAMal può essere applicato per analogia agli assicurati residenti in uno Stato membro dell'UE/AELS unicamente se gli assicuratori malattie hanno la possibilità di avviare una procedura di esecuzione nei loro confronti, come avviene per gli assicurati residenti in Svizzera. In Germania, dove nel 2011 risiedevano circa 20 000 persone assicurate in Svizzera, la riscossione dei contributi dovuti in un ramo delle assicurazioni sociali è già possibile. Negli altri Stati invece, gli assicuratori-malattie svizzeri non sono ancora autorizzati ad avviare una procedura di esecuzione contro gli assicurati morosi. Proprio per questa ragione l'articolo 105m dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) prevede misure diverse a seconda che l'assicurato viva in uno Stato le cui leggi permettono all'assicuratore malattie svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi scoperti oppure risieda in uno Stato in cui ciò non è possibile. Sono in corso trattative per poter avviare la procedura di esecuzione anche in altri Paesi.
In virtù dell'articolo 105m capoverso 1 OAMal, gli assicuratori malattie non possono più sospendere la copertura dei costi delle prestazioni degli assicurati residenti in uno Stato che consente una procedura di esecuzione (attualmente solo la Germania). Nel caso dei frontalieri e dei loro familiari non occupati con un concreto punto di riferimento in un cantone, si giustifica che quest'ultimo si assuma l'85 per cento degli arretrati, specialmente se percepisce entrate fiscali consistenti da parte dell'assicurato in questione. I beneficiari di rendite e i loro familiari non occupati non hanno più un concreto punto di riferimento in Svizzera e non possono quindi essere attribuiti a nessun cantone. Pertanto in virtù dell'articolo 64a LAMal solo l'assicuratore malattie competente può essere chiamato a farsi carico degli arretrati. Se il diritto dello Stato di residenza dell'assicurato non consente ancora all'assicuratore malattie di riscuotere i premi e le partecipazioni ai costi non pagati (tutti gli Stati dell'UE/AELS, eccetto la Germania), l'assicuratore-malattie in virtù dell'articolo 105m capoverso 2 OAMal può sospendere anche in futuro l'assunzione dei costi delle prestazioni dopo aver messo in atto la procedura di cui all'articolo 64a capoverso 1 LAMal. Nel contempo l'assicuratore malattie deve informare l'assicurato e l'istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza in merito alla sospensione (istituzione che assume i costi delle prestazioni mediche a titolo ausiliario per l'assicuratore malattie), per evitare che quest'ultima continui a pagare le prestazioni.
Il Consiglio federale ritiene che la procedura vigente in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'UE/AELS risponda agli obiettivi, in quanto si allinea nella misura del possibile alla procedura applicata agli assicurati che vivono in Svizzera. Non ritiene pertanto necessario procedere a una modifica nel senso di un'assunzione dei costi da parte della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.