12.4227 · Postulato · 2012-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto nel quale saranno indicate le modalità per modificare la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) per semplificare tale conferimento nei settori a basso reddito.
Begründung
Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro è una procedura spesso laboriosa e burocratica che può protrarsi per diversi anni. Già oggi, il rispetto delle condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro può essere soggetto a deroghe (LOCCL, art. 2 n. 3 e n. 3bis). Le deroghe devono applicarsi anche ai settori a basso reddito. Considerata la crescente pressione nei settori a basso reddito, dovuta alla libera circolazione delle persone e all'aumento delle condizioni di lavoro flessibili, si rivela necessario un rafforzamento del partenariato sociale in tali settori. La semplificazione del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro nei settori a basso reddito comporterebbe vari vantaggi economici:
1. Con il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro, tutti i datori di lavoro attivi nel medesimo settore o nello stesso ramo economico sono tenuti a rispettare le condizioni di lavoro e i salari concordati con le parti sociali. In questo modo tutte le aziende sono soggette alle medesime condizioni. Si evita così che, a causa dell'inosservanza delle condizioni di lavoro, dei salari d'ingresso e dei salari minimi, un'azienda si procuri vantaggi, generando distorsioni della concorrenza.
2. I lavoratori traggono profitto dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale poiché questi garantiscono loro sicurezza riguardo alle condizioni di lavoro minime, i salari d'ingresso e i salari minimi.
3. Per quanto riguarda i controlli delle condizioni lavorative e salariali nel quadro delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, il conferimento dell'obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro crea chiarezza e trasparenza riguardo agli abusi e facilita le sanzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Come giustamente osserva l'autore del postulato, la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311) prevede già oggi due eccezioni che permettono alle parti contraenti di un contratto collettivo di lavoro (CCL) di ottenere, a determinate condizioni, più agevolmente il conferimento dell'obbligatorietà generale al loro CCL. Queste eccezioni riguardano le condizioni quantitative (maggioranze o quorum) che permettono il conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL.
Di norma devono essere soddisfatti i tre quorum seguenti:
- i datori di lavoro vincolati dal CCL devono superare la metà del numero totale di datori di lavoro soggetti al CCL dopo il conferimento del carattere obbligatorio generale (quorum dei datori di lavoro);
- i lavoratori vincolati dal CCL devono superare la metà del numero totale di lavoratori soggetti al CCL dopo il conferimento del carattere obbligatorio generale (quorum dei lavoratori);
- i datori di lavoro vincolati dal CCL devono impiegare più della metà del numero totale di lavoratori soggetti al CCL dopo il conferimento del carattere obbligatorio generale (quorum misto; art. 2 n. 3 LOCCL);
Questi tre quorum costituiscono le basi della legittimità democratica del conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL. L'obiettivo è impedire che una minoranza, contrariamente ad ogni principio democratico, possa imporsi nei confronti della maggioranza (messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1954 all'attenzione dell'Assemblea federale sul contratto collettivo di lavoro e sulla sua obbligatorietà generale).
La prima eccezione riguarda il quorum dei lavoratori, dal quale si può derogare se circostanze particolari lo giustificano (art. 2 n. 3 terzo periodo LOCCL). La seconda eccezione riguarda il conferimento agevolato, introdotto il 1° aprile 2006 nella legge attualmente in vigore nell'ambito delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Il conferimento agevolato richiede unicamente il rispetto del quorum misto, vale a dire che i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori (art. 2 n. 3bis LOCCL). Tale conferimento presuppone che in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione (art. 1a LOCCL).
Il Consiglio federale ritiene che le condizioni normative del conferimento dell'obbligatorietà generale, in particolare le attuali eccezioni, tengono già conto delle esigenze delle parti al CCL che dichiarano il loro CCL di obbligatorietà generale. Se in un ramo non vi è alcun CCL al quale può essere conferita l'obbligatorietà generale, vi è tuttavia la possibilità di adottare un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi vincolanti. Un tale contratto può essere stabilito dal cantone o dalla Confederazione se in un ramo o una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo (art. 360a CO, RS 220).
Il Consiglio federale non contesta i vantaggi del conferimento dell'obbligatorietà generale citati dall'autore del postulato nella motivazione. Ritiene tuttavia che gli strumenti giuridici esistenti offrano sufficienti possibilità per contrastare efficacemente un eventuale dumping sociale e salariale anche nei rami a basso reddito. Il Consiglio federale respinge quindi una modifica della legge che agevoli le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai CCL in tali settori.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.