12.4244 · Interpellanza · 2012-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In sede di trattazione dell'iniziativa popolare "Elezione del Consiglio federale da parte del popolo", in Consiglio nazionale è stata discussa, tra le altre cose, una proposta di minoranza che chiedeva un Consiglio federale a nove membri, eletti dall'Assemblea federale. Tale controprogetto diretto si distingueva dall'iniziativa popolare sia per il numero di consiglieri da eleggere sia per il corpo elettorale. E soprattutto non riprendeva il contenuto principale dell'iniziativa, ossia l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo.
Il popolo e i cantoni sarebbero chiamati a scegliere tra due varianti contrapposte. Inoltre, nel caso in cui fossero accolti sia l'iniziativa popolare sia il controprogetto, la domanda risolutiva verterebbe sulla scelta tra due procedure elettorali del tutto differenti e per di più anche tra due diversi numeri di seggi in Consiglio federale.
Pertanto pongo le domande seguenti al Consiglio federale:
1. Su quali basi legali ed eventuali perizie si fonda il Consiglio federale nel ritenere conforme al diritto un tale controprogetto diametralmente opposto all'iniziativa?
2. È consapevole della possibilità e della problematica di un doppio sì?
3. Sarebbe disposto ad analizzare tale problematica in un breve rapporto all'attenzione del Parlamento?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In occasione dei dibattiti in Consiglio nazionale in merito all'iniziativa popolare "Elezione del Consiglio federale da parte del popolo", il capo del DFGP, fondandosi sul parere dell'UFG, ha precisato che un controprogetto dell'Assemblea federale soddisfa l'esigenza dell'unità della materia dal momento in cui concerne il medesimo oggetto, rispettivamente la medesima materia, dell'iniziativa popolare. L'obiettivo del controprogetto non deve necessariamente essere lo stesso (Boll. Uff. CN del 4 dicembre 2012). Tale opinione è conforme al testo dell'articolo 101 capoverso 1 LParl e riflette il parere della dottrina dominante (Ehrenzeller Bernhard/Nobs Roger, Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, 2a ed, Zurigo/San Gallo 2008, art. 139 N 53; Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, art. 139 n. marg. 24; Hurst Robert, Der Grundsatz der Einheit der Materie, Zurigo 2002, pagg. 121 e 166 nonché Albrecht Christoph, Gegenvorschläge zu Volksinitiativen - Zulässigkeit, Inhalt, Verfahren, San Gallo 2003, pag. 181 e gli autori ivi citati).
Nella fattispecie, l'iniziativa popolare "Elezione del Consiglio federale da parte del popolo" riguarda sì la modalità d'elezione del Consiglio federale, ma anche la sua composizione, e quindi la sua rappresentatività. Siccome tali aspetti costituivano anche l'oggetto del controprogetto proposto dalla minoranza, si poteva concludere, come fatto dalla consigliera federale in occasione dei dibattiti in Consiglio nazionale (Boll. Uff. CN del 4 dicembre 2012), che l'unità della materia era rispettata. Il Consiglio nazionale non è peraltro entrato in materia sulla proposta di minoranza.
2. La Costituzione federale disciplina la problematica del doppio sì (art. 139b cpv. 2 e 3). L'approvazione sia dell'iniziativa sia del controprogetto non avrebbe dunque posto alcun problema.
3. Il Consiglio federale non vede la necessità di redigere un rapporto, che si limiterebbe a confermare l'opinione espressa al punto 1. Tuttavia, se le Commissioni delle istituzioni politiche dell'Assemblea federale lo richiedessero, il DFGP sarebbe ovviamente disposto a elaborare un rapporto.
Risposta del Consiglio federale.