Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste
12.4246 · Mozione · 2012-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) in modo che i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste siano esentati dall'imposta sugli oli minerali nella misura in cui tali mezzi sono destinati a coprire le spese del traffico stradale.
Begründung
L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi per coprire i costi del traffico stradale. Per tale motivo la Confederazione rimborsa l'imposta gravante i carburanti impiegati, tra l'altro, nell'agricoltura e nella silvicoltura, poiché tali veicoli non circolano primariamente sulle strade e, pertanto, non sono tenuti a contribuire al finanziamento delle strade.
Lo stesso vale per i veicoli adibiti alla preparazione di piste che attualmente soggiacciono allo stesso obbligo di pagamento dell'imposta come i "normali veicoli a motore". I veicoli per la preparazione delle piste sono impiegati esclusivamente nelle aree sciistiche e di sci di fondo allo scopo di garantire condizioni ottimali per le persone che praticano gli sport invernali. Essi non traggono alcun beneficio diretto o indiretto dall'imposta sugli oli minerali. Di conseguenza è giustificato che tali veicoli vengano parzialmente esonerati dall'imposta.
Il turismo di montagna subisce forti pressioni in quanto il numero dei turisti è in calo. Nel migliore dei casi questa tendenza può essere frenata attraverso l'applicazione di misure da parte del settore (offerte a basso prezzo, promozione di campi invernali, ampliamento delle offerte estive, ecc.), ma ciò non è sufficiente. Ogni miglioramento delle condizioni quadro contribuisce a rafforzare il turismo invernale in Svizzera.
Affinché il presente intervento non influisca sulla cassa generale della Confederazione, si propone che l'esenzione dall'imposta venga adottata solo nella misura in cui l'imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale. Limitando l'esenzione dall'imposta alla "parte stradale", la presente mozione si differenzia dall'iniziativa parlamentare Schmidt Roberto 09.493, "Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per i veicoli per la preparazione delle piste", respinta circa due anni fa dalle Camere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I carburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'imposta sugli oli minerali è un'imposta a destinazione parzialmente vincolata e non una tassa per l'impiego delle strade. Perciò è irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove. La LIOm prevede sia agevolazioni fiscali sia esenzioni dall'imposta. Per i carburanti impiegati per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca professionale e l'estrazione della pietra da taglio naturale è prevista, per esempio, la restituzione di una parte dell'imposta sugli oli minerali e dell'intero supplemento fiscale. In tal modo si evita che la produzione nel settore primario sia gravata da tributi fiscali.
Anche le imprese di trasporto concessionarie esentate dall'imposta forniscono prestazioni di interesse pubblico. Per questo motivo esse ricevono sussidi da Confederazione e cantoni nel traffico regionale. Al fine di non gravare con tributi fiscali queste prestazioni, alle imprese dei trasporti pubblici viene restituita una parte dell'imposta sugli oli minerali e l'intero supplemento fiscale.
Contrariamente alle imprese di trasporto concessionarie, i veicoli adibiti alla preparazione di piste non forniscono prestazioni di interesse pubblico. Inoltre, il fatto che tali veicoli sono impiegati esclusivamente nelle aree sciistiche e di sci di fondo e non sulle strade non influisce sulla riscossione dell'imposta sugli oli minerali.
La Confederazione finanzia i propri compiti e le proprie spese connessi alla circolazione stradale attraverso entrate a destinazione vincolata, costituite dalla metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali, dal supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti e dal prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale). A tale scopo, la Confederazione gestisce il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Per strutturare l'esenzione dall'imposta in modo che non abbia ripercussioni sul bilancio statale, come richiesto dall'autore della mozione, occorrerebbe ridurre di conseguenza tali spese. Come indicato dal Consiglio federale nel messaggio del 18 gennaio 2012 sull'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e sul suo finanziamento, le spese in questo settore andranno ad aumentare. Già a breve termine sarà necessario aumentare le entrate per soddisfare il fabbisogno ordinario. Di conseguenza l'attuazione della mozione non potrebbe avvenire senza ripercussioni sul bilancio.
Inoltre, la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) prevede che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria (copertura insufficiente del FSTS) non è pertanto opportuno estendere i sussidi sotto forma di restituzione sul carburante.
Già la mozione Darbellay 12.3610, "Promuovere il trasporto con i pullman grazie all'abolizione o alla riduzione dell'imposta sugli oli minerali", e la mozione Schmidt Roberto 08.3604, "Imposta sugli oli minerali per le ferrovie di montagna", sono state respinte, tra l'altro, per gli stessi motivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.