Lexipedia

12.4249 · Mozione · 2012-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'istituto della cosiddetta confisca indipendente agevolata di valori patrimoniali di una organizzazione criminale, previsto dall'articolo 72 del Codice penale svizzero (CP), perché l'autorità giudiziaria possa pronunciare una tale confisca occorre che vi sia una competenza giurisdizionale relativamente al reato in relazione col bene. Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione del CP che permetta alle autorità di perseguimento penale della Confederazione la confisca di tali beni trovatisi in Svizzera a prescindere dal sussistere di una tale competenza giurisdizionale.

Begründung

Nei rapporti annuali sulla sicurezza interna inerenti alla lotta contro la criminalità dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) si riferisce del crescente pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata straniera, in particolare di origine italiana mafiosa; non solo per l'utilizzo della piazza finanziaria e del settore economico ai fini del riciclaggio bensì anche per la presenza diretta delle organizzazioni mafiose. La Svizzera rappresenta una meta importante, anche perché offre possibilità di investimento. Le zone più a rischio sono principalmente quelle poste a confine con il nord Italia, dove le organizzazioni criminali mafiose si sarebbero stabilite da anni, con radici nell'economia locale. Casi recenti, relativi a indagini condotte dal Ministero pubblico delle Confederazione con la fedpol in collaborazione con le autorità italiane, di cui la cronaca ha riferito, potrebbero provare quanto rilevato nei rapporti annuali della fedpol. Persone appartenenti a organizzazioni criminali mafiose italiane avrebbero direttamente trovato sede stabile nel nostro territorio con l'acquisito di strutture societarie e immobili. È noto che per combattere efficacemente contro queste realtà occorre attuare una politica di aggressione ai loro patrimoni, frutto dei crimini commessi. Questa politica preserva la Svizzera dal radicarsi della criminalità organizzata e quindi tutela la sicurezza interna. Un adeguamento dell'istituto della confisca di valori patrimoniali delle organizzazioni criminali già previsto dal CP (analogamente all'art. 24 cap. 1 legge sugli stupefacenti) accrescerebbe l'efficacia, sarebbe in linea con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, aumenterebbe l'effetto deterrente e accrescerebbe la protezione della nostra piazza finanziaria e della nostra economia, senza danni d'immagine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 72 del Codice penale (CP) il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. Questa normativa speciale introdotta nel 1994 semplifica la lotta contro la criminalità organizzata, indipendentemente dal fatto che tali valori patrimoniali siano stati acquisiti a titolo legale o meno. L'organizzazione criminale deve essere colpita anche nei settori che hanno infiltrato l'economia legale. Parimenti, non occorre provare il nesso (difficilmente dimostrabile) con un reato concreto. L'articolo 72 CP precisa che i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un'organizzazione criminale o l'abbia sostenuta sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (inversione dell'onere della prova). Le persone coinvolte devono pertanto dimostrare di disporre personalmente di tali valori patrimoniali.

L'articolo 72 CP è applicabile anche ai casi in cui l'organizzazione criminale svolge la propria attività all'estero. Non è necessario che l'organizzazione operi in Svizzera per poter lottare efficacemente contro la criminalità organizzata transnazionale. Dalla prassi giudiziaria risulta infatti che in Svizzera sono stati confiscati valori patrimoniali di organizzazioni mafiose dell'Europa orientale o meridionale oppure d'Asia, nonché di clan criminali africani o di cartelli della droga sudamericani.

Per poter disporre la confisca ai sensi dell'articolo 72 CP è determinante che i valori patrimoniali si trovino in Svizzera e che l'organizzazione criminale (straniera) possa disporne. In tale contesto va fatto notare che la gestione di valori patrimoniali delittuosi di un'organizzazione criminale può essere considerata un sostegno o partecipazione ai sensi dell'articolo 260ter CP, il che offre un ulteriore criterio per procedere a una confisca. È inoltre fatta salva la possibilità di ordinare una confisca in caso di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

Nei casi in cui non può essere avviata un'inchiesta penale per mancanza di un nesso con la Svizzera, le autorità inquirenti hanno la possibilità, in base a una rogatoria estera e all'articolo 18 della legge federale sull'assistenza in materia penale (AIMP), di sequestrare a titolo cautelare i valori patrimoniali situati in Svizzera in vista della confisca da parte dell'autorità estera. Questa procedura è stata applicata, ad esempio, nel procedimento chiuso nel 2013 nei confronti di una persona sospettata in Italia di riciclaggio di denaro e di finanziamento di varie organizzazioni mafiose. Grazie alla collaborazione con l'Italia, valori patrimoniali di provenienza illecita pari a 13,8 milioni di euro sono stati sequestrati dal ministero pubblico ticinese e confiscati nel procedimento penale italiano.

La legge offre pertanto sufficienti possibilità per confiscare valori patrimoniali di organizzazioni criminali estere. Il Consiglio federale non reputa necessario adeguare o estendere le normative in materia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.