12.4274 · Mozione · 2012-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato
1. di adottare tutte le misure legali e organizzative per vietare agli intermediari finanziari attivi in Svizzera, in particolare alle banche, l'accettazione di valori patrimoniali appartenenti a membri di Stato o di governo di Stati esteri e ai membri più stretti delle loro famiglie o alle persone ad essi più vicine;
2. di sottoporre al Parlamento un progetto per una modifica di legge delle corrispondenti norme del diritto svizzero, in particolare una revisione della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro) nonché dell'ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro) (in particolare gli art. 7 e 8);
3. di promuovere la suddetta misura presso le organizzazioni internazionali competenti in materia di lotta contro la corruzione internazionale (in particolare l'ONU, l'OCSE e il GRECO, Groupe d'Etats contre la Corruption del Consiglio d'Europa).
Begründung
Da anni le autorità di vigilanza svizzere (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA, ex Commissione federale delle banche) si sforzano di arginare l'afflusso dei cosiddetti fondi di potentati attraverso gli intermediari finanziari, soprattutto banche, assicurazioni, gestori patrimoniali, ecc. Nonostante questi sforzi, negli ultimi anni sono comunque ancora confluiti nelle banche svizzere valori patrimoniali problematici provenienti da capi di Stato stranieri. È risaputo che anche il Consiglio federale e la FINMA mettono in guardia periodicamente il settore bancario svizzero, al fine di impedire che questi fondi di potentati vengano depositati nelle banche svizzere, soprattutto durante le crisi politiche.
Anche negli ultimi due anni si è scoperto che sono stati depositati ingenti fondi di potentati nelle banche svizzere. Si trattava soprattutto di valori patrimoniali appartenenti a capi di Stato di Paesi africani o dell'Asia centrale. Per le banche, ma anche per le nostre autorità di vigilanza e di perseguimento penale, l'afflusso di questi fondi genera considerevoli costi amministrativi e procedurali.
Le ripetute scoperte di afflussi di fondi di potentati, spesso riconducibili a corruzione, abuso di autorità o reati simili danneggiano permanentemente la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera a favore della quale, nel mese di luglio del 1977, è stata firmata la convenzione relativa agli obblighi di diligenza delle banche.
La questione dei fondi dei potentati ha creato problemi politici, dato che il Consiglio federale ha dovuto licenziare una legge speciale (Lex Duvalier) per impedire che, dopo l'avvio di procedure di assistenza giudiziaria o penali da parte delle autorità svizzere, questi fondi fuggissero dalla Svizzera.
Le regolamentazioni in materia di diligenza e comportamento da parte degli intermediari finanziari svizzeri, in particolare delle banche, in relazione alle cosiddette "persone politicamente esposte" (PPE) sono state inasprite dall'ordinanza FINMA dell'8 dicembre 2010 sul riciclaggio di denaro. La predisposizione e l'applicazione del dispositivo di difesa contro questi valori patrimoniali provoca costi elevati per gli intermediari finanziari.
Una soluzione più incisiva e quindi anche più efficace a livello preventivo è il divieto di accettazione di fondi di potentati da parte degli intermediari finanziari svizzeri, in particolare le banche. Un simile divieto dovrebbe interessare i valori patrimoniali appartenenti a capi di Stato o di governo nonché a membri del governo di Stati esteri o ai membri più stretti delle loro famiglie o alle persone ad essi più vicine.
Per gli Stati di diritto guidati e amministrati correttamente, questo tipo di divieto non dovrebbe porre alcun problema. Nessun membro di questi Stati prenderebbe l'iniziativa di voler nascondere i propri valori patrimoniali in Svizzera. Questa misura toccherebbe effettivamente solo i fondi di capi di Stato o membri di governo di quegli Stati che non possono offrire alcuna garanzia per l'impiego legittimo di fondi statali.
Per la Svizzera un divieto di questo tipo rappresenterebbe la prova della sua volontà di attivarsi maggiormente nella lotta contro la corruzione internazionale, se non addirittura di dare l'esempio in questo campo. Si tratta di una misura che potrebbe essere estesa quale "Swiss Model".
Da parte delle banche e di altri intermediari finanziari locali, una soluzione di questo tipo non potrebbe che essere accolta con favore, in quanto li esonererebbe dal dover fornire dichiarazioni delicate ai capi di Stato esteri e alle persone a loro vicine per motivare un eventuale rifiuto dell'accettazione dei loro valori patrimoniali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera si è adoperata già da lungo tempo a livello internazionale a favore dello sviluppo di standard concernenti le relazioni degli intermediari finanziari con persone politicamente esposte straniere. Gli standard del GAFI (Groupe d'action financière) attualmente in vigore sono riconducibili in maniera determinante a un'iniziativa della Svizzera. Il nostro Paese si adopera ulteriormente a favore di standard globali in questo settore, così ad esempio in ambito di blocco, confisca e di rimpatrio degli averi dei potentati agli Stati di provenienza. Per evitare svantaggi per la piazza economica e finanziaria svizzera è indispensabile una stretta cooperazione internazionale riguardo alle misure e agli standard. In questo senso il Consiglio federale promuove attivamente i pertinenti sforzi internazionali e l'attuazione degli accordi raggiunti in Svizzera. A livello nazionale le banche devono identificare per legge le relazioni d'affari con PPE - e quindi anche i potentati esteri - e trattarle come relazioni d'affari a rischio superiore (art. 3 e 4 LRD, art. 12 ORD-FINMA). La legge sul riciclaggio di denaro e la relativa ordinanza sul riciclaggio di denaro prevedono peraltro anche obblighi di diligenza più elevati per gli intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari devono effettuare una notifica all'Ufficio di comunicazione in presenza del sospetto fondato che i valori patrimoniali coinvolti nella relazione d'affari sono di provenienza criminale (art. 9 LRD). Nel contempo essi non possono accettare valori patrimoniali dei quali sanno o dovrebbero presumere che provengono da un crimine (art. 7 ORD-FINMA). Nel confronto internazionale in Svizzera è già oggi in vigore una delle normative più severe sulle relazioni degli intermediari finanziari con le persone politicamente esposte. Attualmente, nell'ambito dell'attuazione di un mandato del Consiglio federale, viene infine elaborato un progetto di base legale per il blocco, la confisca e la restituzione in via cautelativa dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte straniere e della loro cerchia.
2. Grazie alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e alla legge sul riciclaggio di denaro, nonché alle pertinenti disposizioni di esecuzione, la FINMA dispone degli strumenti necessari per controllare e imporre l'osservanza degli obblighi di diligenza da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari. Nel quadro della sua attività ordinaria di vigilanza la FINMA verifica tra l'altro anche l'osservanza degli obblighi di diligenza più elevati da rispettare in caso di relazioni d'affari con le persone politicamente esposte. Dopo che il Consiglio federale, come reazione agli avvenimenti in Tunisia, Egitto e Libia, aveva emanato nella primavera del 2011 ordinanze concernenti il blocco di valori patrimoniali in virtù dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, la FINMA ha sottoposto a un esame particolare l'osservanza da parte di 20 banche svizzere degli obblighi di diligenza più elevati in caso di relazioni d'affari con le persone politicamente esposte. Nel suo rapporto del 10 novembre 2011 la FINMA ha constatato che la maggior parte delle 20 banche sottoposte a verifica ha adempito in maniera corretta ed efficiente i propri obblighi nelle relazioni con le persone politicamente esposte. Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle relazioni con le persone politicamente esposte, come pure altre fasi necessarie all'osservanza degli obblighi di diligenza. La vigilanza istituita in virtù della LRD e delle sue disposizioni di esecuzione adempie inoltre in ampia misura le esigenze internazionali; le corrispondenti prescrizioni svizzere relative alle PPE adempiono e superano gli standard internazionali del GAFI. Nei suoi rapporti concernenti i singoli Paesi, il GAFI considera efficace e soddisfacente il dispositivo svizzero.
3. Il Consiglio federale considera inoltre in linea di massima non opportuno escludere determinati gruppi di clienti dalle prestazioni di servizi finanziari a motivo del loro statuto. Il divieto imposto agli intermediari finanziari di intrattenere relazioni d'affari con potentati esteri, rispettivamente con persone politicamente esposte straniere, esulerebbe dall'obiettivo poiché sarebbero toccati anche i beni di capi di Stato e di membri del governo dei Paesi gestiti e amministrati in modo regolare. È anche possibile che persone politicamente esposte di Paesi gestiti in modo regolare siano interessate a depositare in Svizzera gli averi realizzati legalmente senza l'intento di nascondergli, bensì, ad esempio, a causa della stabilità politica e macroeconomica della Svizzera, del franco forte e dell'elevata qualità delle prestazioni del settore finanziario svizzero. Impedire il flusso di beni simili realizzati legalmente danneggerebbe la piazza finanziaria svizzera. Nella prassi un divieto comporterebbe inoltre maggiori problemi di delimitazione, in particolare per quanto concerne la cerchia prossima delle persone politicamente esposte. Per questo motivo il Consiglio federale è convinto della correttezza del principio ancorato nella legge - secondo il quale le persone politicamente esposte straniere vanno sempre considerate come relazioni d'affari a rischio superiore. Fatto salvo il sospetto di riciclaggio di denaro, che conformemente alla LRD deve essere comunicato anche in caso di mancato avvio di una relazione d'affari, nell'ambito della propria politica commerciale gli intermediari finanziari sono già oggi liberi di rinunciare volontariamente a intrattenere relazioni d'affari con determinate o tutte le persone politicamente esposte. Tuttavia, se un intermediario finanziario intrattiene relazioni d'affari simili, deve in ogni caso osservare le pertinenti disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale rammenta inoltre che a livello normativo non esiste alcuno standard internazionale che preveda l'esclusione di intere categorie di clienti dall'accesso alle prestazioni di servizi finanziari. L'unica eccezione è l'inflizione di sanzioni finanziarie internazionali mirate che potrebbero toccare anche le persone politicamente esposte.
4. Gli standard riveduti del GAFI, adottati nel febbraio dell'anno scorso, contemplano ora anche le persone politicamente esposte svizzere e le PPE presso organizzazioni internazionali. Conformemente alla sua pertinente definizione il concetto di persone politicamente esposte straniere e svizzere, non comprende unicamente i capi di Stato e i membri del governo, ma anche persone con funzioni pubbliche dirigenti nella politica, nell'amministrazione, nella giustizia e nell'esercito, come pure i membri del consiglio di amministrazione di imprese di Stato di importanza nazionale. Il Consiglio federale sostiene questa estensione degli standard delle persone politicamente esposte. Essa sarà parte del vasto progetto per l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, che secondo la pianificazione attuale il governo sottoporrà al Parlamento nel 2013. Per garantire inoltre una prassi uniforme in ambito di persone politicamente esposte per tutti gli intermediari finanziari, le disposizioni corrispondenti dovranno ora essere ancorate nella legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.