12.438 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-04
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'esigenza dell'astuzia contemplata nella definizione di truffa nell'articolo 146 del Codice penale (CP) deve essere ristretta, se non addirittura soppressa.
Begründung
Ai sensi dell'articolo 146 CP vi è truffa soltanto se una persona agisce con astuzia per ingannare la sua vittima. Le potenziali vittime hanno quindi una responsabilità particolare poiché ci si aspetta da loro che siano sempre vigili per opporsi a eventuali inganni. Si constata inoltre che i tribunali tendono a porre molto alto il livello di tale responsabilità. Questo espone a maggior rischio gli ingenui o le persone in buona fede e protegge i truffatori che possono quindi concentrarsi a cercare questo tipo di persone e ingannarle senza ricorrere all'astuzia. Spesso una denuncia penale non viene registrata dalla polizia o dalle autorità di perseguimento penale o viene semplicemente archiviata, con sommo piacere dei truffatori.
Di conseguenza, i truffatori, che prendono di mira in particolare le persone più vulnerabili come gli invalidi, gli stranieri o le persone poco istruite, non devono mai rendere conto dei gravi danni che hanno causato. Anzi, indirettamente sono persino incentivati a continuare.