12.439 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-05
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge sull'unione domestica registrata è modificata come segue:
Art. 27 Nuova rubrica: Figli del partner A. In generale
Testo senza modifiche
Art. 27a B. Mantenimento in caso di decesso del genitore
Un partner può, tramite atto notarile, impegnarsi, in caso di decesso dell'altro, a provvedere al mantenimento dei figli di quest'ultimo fino al raggiungimento della loro maggiore età, e, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui dato l'insieme delle circostanze, fino a quando essi abbiano acquisito una formazione appropriata, e comunque fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.
Art. 27b C. Situazione del partner in caso di decesso del genitore
Se un partner ha assunto, tramite atto notarile, l'impegno di provvedere al mantenimento dei figli dell'altro, con il decesso di quest'ultimo egli assume d'ufficio, nei confronti dei figli minorenni che fanno parte della stessa economia domestica, gli stessi diritti e obblighi che competono ai genitori affidatari nei confronti di un figlio di parenti prossimi.
Begründung
I bambini che vivono con un genitore e il suo partner non sono sufficientemente tutelati sul piano giuridico e finanziario, in particolare in caso di decesso del loro genitore. Attraverso la presente modifica ci si propone di rafforzare questa protezione. Il partner che non è genitore assume, tramite atto notarile, l'impegno di provvedere al mantenimento dei figli dell'altro e di devolvere loro la propria eredità, come se fossero suoi discendenti. In tal modo, i figli sono pienamente tutelati nella loro situazione famigliare e finanziaria in caso di decesso del genitore. Questo sistema permette di assicurare gli interessi dei figli, evitando di imporre loro una filiazione per adozione, difficile da ottenere, e che farebbero fatica a comprendere.