12.448 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 64 cpv. 7 (nuovo)
Per le seguenti prestazioni l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi:
a. prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2;
b. prestazioni di cui all'articolo 25, fornite dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e fino a otto settimane dopo il parto.
Begründung
Probabilmente il progetto "managed care" non supererà lo scoglio delle urne. Le sue parti incontestate vanno introdotte al più presto. Una novità consiste nel fatto che tutte le prestazioni fornite durante la gravidanza sono esentate dalla partecipazione ai costi inerente ai costi di trattamento. Per le future madri non deve costituire più una discriminante, quanto alla partecipazione ai costi, il decorso della loro gravidanza con o senza complicazioni.