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Possibilità di impugnare con opposizione dinanzi alle Camere una decisione nell'ambito della procedura di soppressione dell'immunità parlamentare relativa

12.455 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-15

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Gli articoli 17, 17a e 95 della legge sul Parlamento (LParl) sono modificati o completati come segue:

1. L'entrata in materia su una domanda di soppressione dell'immunità di un deputato è obbligatoria.

2. L'immunità relativa ha effetto dal momento in cui il cantone interessato conferma l'elezione di un membro del Parlamento.

3. Il deputato indagato deve disporre di un mezzo d'impugnazione (opposizione) della decisione delle commissioni preposte all'esame della domanda di soppressione dell'immunità.

4. Il mezzo d'impugnazione deve essere presentato dinanzi alla Camera a cui appartiene o ha appartenuto il deputato indagato, entro un termine da definirsi (p. es. 5 o 10 giorni) che decorre dalla comunicazione scritta della decisione da parte delle presidenze delle commissioni; l'altra Camera decide quale seconda Camera.

5. In caso di divergenza tra la Camera prioritaria e la seconda Camera ha luogo una procedura di appianamento delle divergenze; la seconda reiezione della domanda di soppressione dell'immunità, ossia la conferma dell'immunità relativa da parte di una Camera, è definitiva; la reiezione della Camera prioritaria è preminente.

Begründung

Conformemente ai vigenti articoli 17 e 17a LParl sono le competenti commissioni di entrambe le Camere a decidere riguardo all'immunità relativa. Le Camere non sono di per sé coinvolte nella procedura. Le commissioni competenti sono la Commissione dell'immunità per il Consiglio nazionale (art. 10 n. 12 in combinato disposto con l'art. 33cter RCN) e la Commissione degli affari giuridici per il Consiglio degli Stati (art. 28a RCS). Mal si comprende perché singoli membri delle Camere possano pronunciarsi a titolo definitivo sull'immunità relativa di un parlamentare indagato senza che questi abbia la possibilità di opporvisi dinanzi alla Camera o alle Camere, così come avviene nell'ambito delle misure disciplinari (art. 13 cpv. 3 LParl), tanto più che la soppressione dell'immunità ingerisce nei diritti del parlamentare in misura assai maggiore di quanto non facciano semplici misure disciplinari.

Il passato recente ha mostrato che le domande di soppressione dell'immunità sfociano in definitiva in mere decisioni politiche. È pertanto più che mai discutibile che queste decisioni siano inappellabili e vengano prese a porte chiuse da comitati ristretti di entrambe le Camere. Più gli organi incaricati di decidere sull'immunità relativa sono piccoli, maggiore è il pericolo che i membri degli stessi si lascino guidare dalle loro simpatie o antipatie. In seno alla Camera simili voti hanno un peso nettamente inferiore e, grazie alla deliberazione pubblica, i motivi che portano a una decisione sono trasparenti anche per la collettività. Non si capisce pertanto perché la soppressione dell'immunità debba essere decisa a titolo definitivo a porte chiuse e che debba esserne pubblicato unicamente l'esito.