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12.457 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Una parte delle spese generate dall'aiuto al suicidio sono a carico dello Stato: occorre creare le basi legali necessarie affinché in futuro le organizzazioni di aiuto al suicidio si assumano la totalità di queste spese.

Begründung

In Svizzera la regolamentazione dell'aiuto al suicidio è più liberale rispetto ad altri Stati. Di conseguenza, oltre alle richieste provenienti dalla Svizzera, sempre più clienti stranieri si rivolgono alle organizzazioni di aiuto al suicidio insediate nel nostro Paese, generando un vero e proprio mercato.

Tuttavia, ogni suicidio accompagnato da tali organizzazioni deve essere oggetto di verifiche da parte delle autorità, con conseguenti costi legati a controlli, esami, ispezioni e autopsie e talvolta pure a inumazioni. Questi costi attualmente sono in gran parte a carico dei contribuenti. Non è però ammissibile che i costi generati da coloro che decidono per libera scelta di porre fine ai propri giorni debbano essere sostenuti dalla collettività. Come in ogni attività commerciale, anche in questo ambito i costi dei provvedimenti devono essere addossati a chi li ha causati. Le organizzazioni di aiuto al suicidio sono responsabili dei costi generati dalla loro attività e devono pertanto assumerseli.