12.461 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-15
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 9 capoverso 1 lettera c della legge del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) è completato come segue: "La locazione dell'immobile non pregiudica di per sé la sussistenza di questi rapporti."
Begründung
Dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie, è necessario affrontare la questione del tasso di occupazione di tali abitazioni e risolvere la problematica detta dei "letti freddi", soprattutto nelle località turistiche.
Siccome non tutti i proprietari riescono ad affittare la propria abitazione secondaria per lunghi periodi dell'anno, sarebbe auspicabile aumentarne il tasso di occupazione grazie alla locazione a terzi.
Quando però il proprietario è una persona all'estero ai sensi della LAFE, il diritto attuale non consente una locazione di lunga durata; ciononostante occorre permetterla, dato che, dopo i recenti sviluppi, migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie è diventata una questione della massima importanza.
Questo permetterebbe al contempo di rendere meno rigorose le disposizioni attuali per casi ben precisi e in modo pragmatico, in attesa che venga elaborato un nuovo disegno di abrogazione della lex Koller.