Lexipedia

12.463 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-11

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 118 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) deve essere completato affinché i famigliari di una vittima deceduta, nei casi in cui il decesso rappresenta una conseguenza del reato denuciato, possano costituirsi accusatori privati anche se non possono far valere pretese civili in via adesiva nei confronti dell'autore del reato.

Begründung

In base al parere del Consiglio federale concernente l'interpellanza Poggia 12.3355 del 2 maggio 2012, il Codice di procedura penale consente ai parenti che non fanno valere le pretese della vittima (art. 12 cpv. 1 CPP), ma che sono state lese nella loro integrità fisica, sessuale o psichica, di costituirsi accusatori privati soltanto se nei confronti delle persone perseguite fanno valere pretese di diritto civile a titolo personale.

Quindi non è possibile costituirsi accusatori privati nei casi in cui il diritto federale o cantonale impedisce l'azione diretta della persona lesa contro l'autore dell'infrazione, come ad esempio nell'ambito di azioni civili dirette contro il personale medico degli ospedali pubblici.

Perciò i famigliari di una persona deceduta sono ammessi oppure esclusi dalla procedura penale a dipendenza del fatto che il decesso sia dovuto a un reato commesso da una persona contro cui le pretese civili possano oppure non possano essere fatte valere direttamente.

Questa distinzione in due categorie dei parenti di persone decedute conduce a una disparità di trattamento che non si giustifica in alcun modo e non consente alla giustizia penale di adempiere la propria funzione di offrire alle vittime uno strumento semplice ed efficace per fare in modo che il responsabile di un reato contro la vita o l'integrità personale venga perseguito penalmente.

Per questo motivo è opportuno completare l'articolo 118 CPP in modo tale da consentire ai famigliari toccati in modo diretto e personale dal decesso della vittima di un reato, di costituirsi accusatori privati.