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12.464 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-11

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) deve essere completata come segue:

Art. 119a Sospensione

I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Begründung

Per la giustizia i contribuenti sono persone perseguibili come tutte le altre? Certamente sì.

Per garantire il pagamento delle imposte si dovrebbero negare ai contribuenti le protezioni elementari garantite negli altri settori del diritto amministrativo? Certamente no.

Tuttavia, nonostante queste evidenze, la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non contempla ancora nessuna disposizione concernente la sospensione del decorso dei termini durante il periodo delle ferie giudiziarie, anche se il suo articolo 146 garantisce la possibilità di ricorrere al Tribunale federale. D'altro canto l'articolo 46 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) prevede esplicitamente la sospensione dei termini di ricorso nel periodo delle ferie giudiziarie.

La LIFD non contempla neppure un rinvio di carattere generale alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021), che nell'articolo 22a - introdotto in base al n. 3 dell'allegato alla legge federale del 4 ottobre 1991 (in vigore dal 15 febbraio 1992; RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413) - prevede esplicitamente la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie.

Questa situazione è inoltre all'origine di problemi di carattere pratico sul piano cantonale, dato che le polizze di versamento delle imposte cantonali e comunali, come pure dell'imposta federale diretta, vengono inviate simultaneamente e nella maggior parte dei cantoni la legislazione prevede la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie per quanto concerne sia i reclami che i ricorsi.

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14) è stata adottata nell'intento di uniformare la prassi dei cantoni in materia fiscale. Pertanto l'assenza di una disposizione relativa alla sospensione dei termini nella LAID rappresenta una eccezione degna di nota - e fra l'altro non solo nell'ambito del diritto amministrativo - e costituisce una lacuna che deve essere colmata per uniformare le norme procedurali a livello federale.

L'adozione di questa misura si impone anche alla luce di una decisione del Tribunale federale (DTF 2C 628/2010 del 28 giugno 2011, n. 3.3 - 3.7, non pubblicata in DTF 137 II 353) la quale, considerando che possono anche sussistere dubbi in materia, conferma che i cantoni non sono autorizzati a sospendere il decorso dei termini concernenti l'imposta federale diretta.