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12.475 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-27

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre semplificare la legge sugli stranieri (art. 73, 75-82) in modo da fissare criteri obiettivi semplici per determinare se la persona oggetto di una procedura di rinvio coatto può darsi alla fuga o se l'interessato evita o ostacola i preparativi per il ritorno.

Begründung

In mancanza della possibilità di svolgere un dibattito di fondo sul principio delle misure coercitive, è innegabile che il diritto svizzero in materia di carcerazione amministrativa è troppo complesso. Fatta eccezione dell'assegnazione (art. 74 LStr), si contano sei forme di carcerazione:

1. il fermo;

2. la carcerazione preliminare;

3. la carcerazione in vista di rinvio coatto;

4. la carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio;

5. la carcerazione cautelativa;

6. la carcerazione all'aeroporto.

Ogni forma di carcerazione comporta inoltre un lungo elenco di motivi con rimandi alla LAsi o alla normativa di Dublino e alimenta la confusione con le disposizioni della legge sulla coercizione (LCoe; art. 19.) Nella prassi questa molteplicità di disposizioni è sempre più incomprensibile, inutile e danneggia sia le persone oggetto delle misure sia le autorità che devono applicarla e che talvolta tendono a dimenticare l'obiettivo preciso della carcerazione amministrativa. Queste numerose forme di carcerazione ostacolano inoltre l'armonizzazione della prassi da parte dei cantoni e la parità di trattamento (cfr. p. es. le forti disparità tra Zurigo e Ginevra).

Questo lungo elenco è contrario all'articolo 15 della direttiva europea sul rimpatrio (2008/115/CE) che prevede una sola forma di misura privativa della libertà, il trattenimento, che comporta unicamente due motivi:

1. l'esistenza di un rischio di fuga;

2. l'interessato evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

Nella pratica, i criteri adottati dalla direttiva sul rimpatrio sono ampiamente sufficienti ed efficaci. Conformemente all'articolo 3 paragrafo 7 della direttiva sul rimpatrio, per il rischio di fuga sarebbe sufficiente fissare nella LStr criteri obiettivi che permettano di ritenere che un cittadino di un Paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga. Tali criteri sono confermati dai fatti. La carcerazione in vista di rinvio coatto è di gran lunga quella più utilizzata (95 per cento; DFGP, rapporto sulle misure d'accelerazione nel settore dell'asilo, pagg. 24-25 della versione francese).