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12.488 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-06

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

I contributi finanziari versati da imprese (persone giuridiche e società di persone) a partiti politici in forma di sponsorizzazione politica possono essere riconosciuti in quanto spese giustificate dall'uso commerciale soltanto alle seguenti condizioni:

1. I contributi ai partiti politici devono essere resi noti pubblicamente con l'indicazione dei singoli destinatari.

2. Se non vi è trasparenza riguardo ai nominativi dei destinatari, i contributi non sono considerati oneri giustificati dall'uso commerciale.

3. I contributi versati in forma di sponsorizzazione ai partiti politici devono essere limitati.

La LIFD e la LAID devono essere adeguate di conseguenza.

Begründung

In una democrazia i partiti politici rivestono una funzione importante dal profilo istituzionale. Eppure il loro finanziamento manca di trasparenza. Anche l'OCSE deplora questo stato di cose, soprattutto in relazione ai contributi di finanziamento versati da imprese in forma di sponsorizzazione politica.

Fondandosi sulle motivazioni addotte dal Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo in una sentenza del 27 agosto 1997 (StE 1997 B 72.14.1 n. 16), il Consiglio federale precisa nella sua risposta del 9 maggio 2012 all'interrogazione 12.1012 che la sponsorizzazione politica è riconosciuta in quanto onere giustificato dall'uso commerciale - e pertanto deducibile dall'utile imponibile - se è fornita nell'interesse dello scopo aziendale e se tale onere ha "carattere pubblicitario" (cfr. risposta del Consiglio federale del 9 maggio 2012, interrogazione 12.1012). Questo principio fa stato ancora oggi in materia di imposte federali, cantonali e comunali.

La prassi in questo ambito manca tuttora di trasparenza e le autorità fiscali beneficiano di un ampio margine discrezionale al riguardo. Secondo il tribunale amministrativo zurighese, di principio i contributi di sponsorizzazione sono ammessi senza limiti d'importo in quanto oneri giustificati dall'uso commerciale.

Questa situazione è deplorevole se si considera che, andando a ridurre il gettito fiscale, questi contributi sono finanziati in ultima analisi dalla collettività. La LIFD e la LAID vanno pertanto modificate in modo che i contributi di sponsorizzazione politica possano essere considerati oneri giustificati dall'uso commerciale e deducibili dai proventi netti soltanto in misura limitata. Tali modifiche permetteranno di garantire la trasparenza sui contributi realmente versati.