Accesso al Tribunale federale. Eliminare una disparità di trattamento ingiustificata tra le vittime
12.492 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-11
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 81 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale (173.110) sui requisiti per interporre ricorso è modificato mediante l'aggiunta di un nuovo numero 4:
Art. 81
Cpv. 1
...
Lett. b
...
4. l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili nei confronti di un'entità collettiva o di un ente di diritto pubblico, qualora soltanto questi ultimi siano abilitati a riparare il danno causato dall'imputato.
Begründung
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale (312.0) ci si è posti la domanda se una vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, 312.5) ha qualità di parte alla procedura anche qualora non possa avanzare pretese di diritto civile direttamente nei confronti dell'imputato.
Questo caso si verifica ogni volta che la legge federale o cantonale fa della collettività pubblica o dell'ente di diritto pubblico i soli responsabili del danno che funzionari o impiegati hanno causato a terze persone, essendo esclusa qualsiasi azione diretta contro di essi.
In risposta a un'interrogazione 12.3355, il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha precisato segnatamente che una persona danneggiata da un reato può costituirsi parte nel procedimento in veste di accusatore privato a prescindere dal fatto che possa o meno far valere pretese civili direttamente nei confronti dell'accusato. Un paziente di un ospedale pubblico, ad esempio, può partecipare al procedimento contro un medico se fa valere che quest'ultimo gli ha cagionato una lesione corporale praticando un trattamento inadeguato. La questione della ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale è stata tuttavia fatta salva.
Ne consegue che la qualità di accusatore privato, con i diritti garantiti dalla procedura, non è posta in dubbio neanche nel caso in cui il danneggiato non può agire direttamente contro l'autore del reato denunciato, trattandosi ad esempio di un agente delle forze dell'ordine, del medico di un ospedale pubblico o semplicemente di un conducente di un'autorità federale o cantonale.
Statuendo sulla fattispecie interessata dalla presente iniziativa in una decisione del 12 ottobre 2012 (1B_586/2012), il Tribunale federale ha dimostrato una chiara necessità d'intervento affermando quanto segue:
"Non potendo avanzare pretese civili contro l'ospedale x o i suoi impiegati, la ricorrente non può contestare la fondatezza della decisione della Camera penale di ricorso, la quale conferma l'archiviazione della sua denuncia sulla base dell'articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 5 LTF"(trad.).
Il TF si è inoltre riferito alla sua giurisprudenza, secondo cui "un interesse giuridicamente protetto implicante il diritto di ricorso è riconosciuto soltanto alla vittima di una violazione dell'integrità corporale, sessuale o fisica, ai sensi dell'articlo 2 LAV (RS 312.5) qualora la decisione impugnata possa esplicare effetti sul giudizio relativo alle sue pretese civili (cfr. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1 pag. 458; 128 I 218 consid. 1.1 pag. 219 s.", trad; DTF 133 IV 228 pag. 231).
Dal nostro attuale sistema legislativo risulta quindi che la possibilità della persona danneggiata di interporre un ricorso presso il Tribunale federale dipende dall'esistenza o meno di un legame dell'autore del reato con una collettività o un ente di diritto pubblico che lo pone al riparo da un'azione diretta nei suoi confronti.
Del tutto ingiustificata e certamente non voluta dal Parlamento, questa disparità di trattamento relega i pazienti di un ospedale pubblico - a titolo di esempio - a danneggiati di seconda categoria che dispongono di diritti limitati quando evidentemente anche nel loro caso l'esito dell'azione penale sarà tale da influire direttamente sui loro diritti alla riparazione dei pregiudizi arrecati.
Visto che il numero 4 dell'articolo 81 capoverso 1 LTF si è liberato in seguito all'abrogazione del suo testo anteriore mediante la cifra II 3 dell'allegato 1 al CPP del 5 ottobre 2007, con effetto al 1° gennaio 2011, appare opportuno integrarvi il nuovo testo proposto.