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12.495 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-12

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 221 del Codice di procedura penale (CPP) va integrato nel senso che la carcerazione preventiva possa essere disposta anche nel caso del cosiddetto rischio di recidiva qualificato, dunque se vi è da temere seriamente che l'imputato possa compiere un grave reato a condizione che il procedimento riguardi un crimine o un delitto della stessa natura.

Begründung

L'articolo 221 CPP prevede il rischio di recidiva quale motivo d'arresto unicamente se l'autore ha già compiuto in precedenza reati analoghi. Se per i delinquenti primari vi è il rischio di recidiva (cosiddetto rischio di recidiva qualificato), la carcerazione preventiva non è possibile o, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale, è possibile solamente in casi eccezionali (v. in merito DTF 137 IV 13). Un simile rischio qualificato era ad esempio previsto dal Codice di procedura penale zurighese.