12.497 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-12
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) deve essere modificato come segue:
Art. 222
Il carcerato e il pubblico ministero possono impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233.
Begründung
Secondo l'articolo 222 soltanto il carcerato è legittimato a impugnare le decisioni in materia di carcerazione. Il Tribunale federale ha invece stabilito a più riprese che anche il pubblico ministero deve disporre di una legittimazione attiva, soprattutto per impugnare le decisioni di scarcerazione (cfr. p. es. DTF IV 87). Occorre pertanto adeguare la legge a questa situazione giuridica.