12.505 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:
La Costituzione federale va modificata come segue:
Art. 82 Circolazione stradale
...
Cpv. 3
L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni, in particolare per tratti stradali determinati e aree specifiche, in particolare nelle città e negli agglomerati.
Begründung
Il 16 marzo 2007 il Consiglio federale aveva adottato il rapporto dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE sulla possibile introduzione di pedaggi stradali in Svizzera (postulato della CTT-N 04.3619 del 16 novembre 2004).
In tale contesto, aveva considerato che la competenza derogatoria riconosciuta al Parlamento dal vigente articolo 82 capoverso 3 della Costituzione federale non avrebbe consentito l'introduzione del road pricing nelle città e negli agglomerati. Nel rapporto si formulava quindi una proposta analoga a quella summenzionata.
Il rapporto puntualizzava nondimeno che l'introduzione in via sperimentale del road pricing non richiedeva una modifica della Costituzione, giacché una legge federale di durata limitata avrebbe costituito una base legale sufficiente.
Successivamente, svariati interventi parlamentari hanno rilanciato il dibattito sul road pricing (mozione 07.3106, domanda 07.5367, interpellanza 07.3829, interpellanza 08.3134, domanda 08.5186, mozione 09.4120, interpellanza 10.3384, mozione 12.3269 e mozione 12.3270).
Rispondendo alle due ultime mozioni, il Consiglio federale ha affermato di non essere intenzionato a proporre al Parlamento una legge federale di durata limitata che prevedesse la realizzazione di progetti pilota di road pricing negli agglomerati e che entro la fine della legislatura avrebbe presentato un rapporto sul mobility pricing in Svizzera.
Giova rammentare che il principio dell'esenzione dalle tasse per l'utilizzo delle strade è stato espressamente sancito nella Costituzione nel 1958. Tale principio non dev'essere messo in discussione e va anzi ribadito, fatte salve le eccezioni stabilite dal Parlamento, come ad esempio il contrassegno stradale.
Con la modifica proposta, il Parlamento potrà, caso per caso, autorizzare l'introduzione di pedaggi urbani qualora essa sia giustificata dalla situazione locale e soddisfi condizioni da definirsi.
La città di Berna aveva avanzato una richiesta in tal senso, che non ha tuttavia mai potuto essere esaminata. Talune città, in particolare quelle di confine come Ginevra o Basilea, potrebbero immaginare di limitare, a orari determinati, l'accesso alle aree urbane più trafficate da parte dei veicoli dei pendolari che possono fruire di un'offerta sufficiente di P+R.
Si tratta dunque di dotare il Parlamento della base costituzionale che gli consentirà a tempo debito di far fronte a situazioni eccezionali, già verificatesi in alcuni cantoni, le quali dovranno essere affrontate con strumenti adeguati alle condizioni locali.