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13.025 · Oggetto del Consiglio federale · 2013-02-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Ausgangslage

Comunicato stampa del Consiglio federale dal 27.02.2013

Sorveglianza delle telecomunicazioni: una base legale chiara e al passo coi tempi

I presunti autori di reato non devono potersi sottrarre alla sorveglianza da parte delle autorità inquirenti ricorrendo alla comunicazione cifrata, ad esempio via Internet. Allo stesso tempo s'intende specificare le misure di sorveglianza ammissibili e definire le varie responsabilità, affinché il traffico moderno delle telecomunicazioni possa essere sorvegliato. Mercoledì il Consiglio federale ha adottato la necessaria revisione di legge, trasmettendola al Parlamento.

La revisione adegua ai progressi tecnologici la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e il Codice di procedura penale svizzero (CPP) del 5 ottobre 2007. Le tecnologie moderne ostacolano la sorveglianza, mentre esistono provvedimenti tecnici privi di una base legale chiara. Si pensi in particolare all'impiego di programmi informatici speciali (software governativi) senza i quali è impossibile sorvegliare le telecomunicazioni cifrate (p. es. e-mail o telefonia Internet).

Ecco perché il Consiglio federale intende istituire una base legale chiara e restrittiva al tempo stesso, che consenta ai pubblici ministeri di disporre l'impiego di software governativi in un procedimento penale. La polizia introduce in un computer tali programmi al fine di reperire il contenuto della comunicazione e i cosiddetti dati marginali, quali le informazioni sul mittente e il destinatario, l'orario, la durata e il percorso della comunicazione.

Nessuna perquisizione online

Il Consiglio federale esclude per contro la perquisizione online del computer e la sorveglianza di un locale con le webcam o il microfono del PC. Inoltre il Consiglio federale restringe l'impiego del software governativo al solo scopo di far luce su reati particolarmente gravi, per i quali sarebbe ammissibile anche un'indagine sotto copertura. L'elenco dei reati che consentono l'impiego di un software governativo è quindi più breve di quello applicabile alla sorveglianza delle telecomunicazioni in generale. Per consentire una lotta efficace al crimine, il termine di conservazione dei dati marginali è stato innalzato da sei a dodici mesi.

Tutelati i diritti degli interessati

Varie disposizioni continuano a garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato: le autorità non possono procedere alla sorveglianza a titolo preventivo, ma soltanto nel quadro di un procedimento penale. Le misure devono essere richieste dal pubblico ministero e approvate dal competente giudice delle misure coercitive. Inoltre, le informazioni raccolte in maniera inammissibile non possono essere utilizzate come mezzi di prova e l'interessato può ricorrere contro la sorveglianza.

Ricerca di emergenza di dispersi e fuggitivi

Per la ricerca di emergenza di una persona dispersa, il diritto vigente limita la sorveglianza ai dati marginali. In futuro sarà possibile ottenere anche il contenuto degli invii postali e delle telecomunicazioni, poiché anche queste informazioni possono fornire indizi sul luogo in cui si trova la persona dispersa. In futuro tali misure saranno possibili anche per cercare una persona cui è stata inflitta una pena detentiva o una misura privativa della libertà.

Conservazione centralizzata dei dati

Attualmente il Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), terminata la sorveglianza, invia per posta alle autorità inquirenti i dati raccolti, memorizzati su supporto, e li cancella dal suo sistema dopo aver ottenuto la conferma di ricevuta. In futuro la conservazione di tali dati sarà centralizzata presso il Servizio SCPT, dove potranno essere consultati online dalle autorità inquirenti. Questa innovazione s'impone alla luce del crescente volume di dati, soprattutto per la sorveglianza di Internet. Inoltre l'invio postale non adempie più né gli attuali requisiti di sicurezza né gli standard in materia di trattamento dei dati.

Obblighi di cooperazione differenziati

In futuro le disposizioni legali non si applicheranno soltanto ai fornitori di servizi postali o di telecomunicazione, compresi i fornitori di accesso a Internet e di servizi Internet (come p.es. i provider e-mail). Saranno soggetti alla legge anche gli hosting provider, nonché i gestori di chat room, di piattaforme di scambio documenti e di reti di telecomunicazione interne che mettono il loro accesso a disposizione di terzi (p.es. hotel, ospedali o scuole). Gli obblighi di collaborazione sono tuttavia differenziati per ogni categoria in funzione della rispettiva attività.

Fondandosi su un'analisi approfondita e contrariamente alla proposta controversa preparata per la consultazione, il Consiglio federale ha deciso di mantenere l'attuale sistema di emolumenti e indennità. I servizi tenuti a collaborare devono continuare a finanziare in proprio l'attuazione delle misure di sorveglianza e in compenso ricevono un'indennità appropriata. L'autorità che dispone la sorveglianza, dal canto suo, continua a versare al Servizio SCPT un emolumento per l'esecuzione della sorveglianza.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.12.2015

CSt: sorveglianza telecomunicazioni, conservare dati per 6 mesi

(ats) La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni va adeguata alle tecnologie moderne, specie Internet, per rimanere al passo con criminali sempre più agguerriti. Per il Consiglio degli Stati, il periodo di conservazione dei dati marginali (mittente, destinatario, momento, punto di partenza, ma non il contenuto della conversazione) va tuttavia limitato a 6 mesi. Il Nazionale in giugno aveva optato per 12 mesi.

I "senatori" hanno anche approvato l'uso di programmi informatici "spia" da parte delle autorità giudiziarie. A differenza del Consiglio nazionale, la camera non ritiene però opportuno che la Confederazione assicuri la previa certificazione e l'acquisizione di tali programmi informatici.

Più in generale, le autorità potranno utilizzare sia i GovWare che i cosiddetti IMSI-catcher. Potranno anche essere controllate le comunicazioni che utilizzano un protocollo VoIP come Skype.

Le perquisizioni online non saranno invece ammesse. Ciò significa che non sarà permesso usare GovWare che raccolgono informazioni sul disco fisso del computer. E neppure programmi che attivano webcam e microfoni.

La legge si applicherà inoltre soltanto alla sorveglianza di presunti autori di reati penali gravi, per i quali sarebbe ammissibile anche un'indagine sotto copertura: assassini, crimini mafiosi, finanziari o a carattere pedofilo. Non sarà possibile la sorveglianza a titolo preventivo, questa pratica è infatti regolata dalla Legge sulle attività informative adottata da Parlamento in settembre.

Dibattito al Consiglio nazionale, 03.03.2016

Sorveglianza comunicazioni, dati marginali conservati 6 mesi

(ats) La Posta e le imprese di telecomunicazioni dovranno conservare i dati delle conversazioni fra criminali per un massimo di 6 mesi. Lo ha deciso il Consiglio nazionale durante l'esame delle divergenze della Legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Le informazioni però dovranno essere conservate in Svizzera.

Finora il Nazionale si era sempre attenuto a un periodo di 12 mesi per i dati marginali (mittente, destinatario, momento, punto di partenza, ma non il contenuto della conversazione), invece dei 6 difesi dal Consiglio degli Stati. Oggi, seguendo la maggioranza della sua commissione, ha invece deciso di allinearsi alla Camera dei cantoni.

Anche su altri aspetti il Nazionale ha seguito gli Stati: ha rinunciato a regolamentare il coinvolgimento dell'Incaricato federale della protezione dei dati in caso di lacune nella sicurezza del sistema di trattamento delle informazioni. Ha limitato a 6 mesi la conservazione e la fornitura di indicazioni utili a un'identificazione da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione e ha abbandonato l'idea di una certificazione preventiva all'acquisizione di programmi informatici governativi (GovWare usati per spiare persone sospettate di crimini gravi) da parte della Confederazione.

Diversamente dagli Stati, però la Camera del popolo ha deciso - con 114 voti contro 72 - di mantenere l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di conservazione in Svizzera dei dati marginali del traffico delle telecomunicazioni. Solo PPD, PLR e PBD hanno criticato questa disposizione sottolineando che tutte le imprese attive in Svizzera sono tenute a rispettare la legislazione elvetica indipendentemente da dove conservano i dati.

Dibattito al Consiglio degli Stati, 08.03.2016

Sorveglianza comunicazioni, dati non conservati in Svizzera

(ats) La Posta e le imprese di telecomunicazioni non vanno obbligate a conservare in Svizzera i dati delle conversazioni. Lo ha ribadito oggi il Consiglio degli Stati durante l'esame delle divergenze della Legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Per la minoranza, conservare i cosiddetti dati marginali - mittente, destinatario, data, punto di partenza, ma non il contenuto della conversazione - nella Confederazione permetterebbe di evitare che questi siano custoditi in Paesi dove la legislazione sulla protezione dei dati è meno severa. "Negli Stati Uniti, per esempio, queste informazioni sottostanno al diritto americano e lo Stato potrebbe avervi accesso", ha sostenuto, invano, il "senatore" Robert Cramer (Verdi/GE).

La maggioranza ha però criticato questa misura definendola "protezionistica". Tutte le imprese attive in Svizzera sono tenute a rispettare la legislazione elvetica indipendentemente da dove conservano i dati, ha spiegato il relatore della commissione Stefan Engler (PPD/GR).

Dibattito al Consiglio nazionale, 14.03.2016

Sorveglianza comunicazioni, si va in conciliazione

(ats) La Posta e le imprese di telecomunicazioni vanno obbligate a conservare in Svizzera i dati delle conversazioni. Lo ha ribadito oggi il Consiglio nazionale - con 84 voti contro 73 e 35 astenuti - durante l'esame delle divergenze della Legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. L'oggetto va pertanto in Conferenza di conciliazione.

Per la maggioranza, UDC e Verdi, conservare i cosiddetti dati marginali - mittente, destinatario, data, punto di partenza, ma non il contenuto della conversazione - nella Confederazione permetterebbe di evitare che questi siano custoditi in Paesi dove la legislazione sulla protezione dei dati è meno severa, ha sostenuto Franz Grüter (UDC/LU) promettendo il lancio del referendum qualora il Parlamento dovesse rinunciare a questa clausola.

Per la minoranza, che ha chiesto di seguire la decisione degli Stati, questa proposta è inapplicabile: "come controllare che i dati sono materialmente depositati in Svizzera?", si è chiesto Karl Vogler (PDC/OW). Se questa clausola entrerebbe in vigore, grosse imprese come Facebook, Whatsapp e Twitter si troverebbero nell'illegalità. Orbene, "nessuno può credere che queste imprese creerebbero una sede speciale solo per immagazzinare i dati in Svizzera", ha aggiunto, invano.

Dibattiti il 16.03.2016

Sorveglianza comunicazioni, dati non conservati in Svizzera

(ats) La Posta e le imprese di telecomunicazioni non saranno obbligate a conservare in Svizzera i dati marginali delle conversazioni. Lo hanno deciso oggi il Consiglio degli Stati, tacitamente, e il Nazionale, con 151 voti contro 28 e 13 astenuti, approvando le proposte della Conferenza di conciliazione.

La Conferenza di conciliazione ha dunque sposato la versione fin qui difesa dalla Camera dei Cantoni che ha sempre sostenuto l'inapplicabilità di questa richiesta definita anche protezionistica. Tutte le imprese attive in Svizzera sono tenute a rispettare la legislazione elvetica indipendentemente da dove conservano i dati, aveva spiegato il relatore della commissione Stefan Engler (PPD/GR).

Il Nazionale ha invece per ben tre volte ribadito la necessità di conservare queste informazioni - mittente, destinatario, data, punto di partenza, ma non il contenuto della conversazione - in Svizzera per evitare che siano custodite in Paesi dove la legislazione sulla protezione dei dati è meno severa. Confrontata alla proposta della Conferenza di conciliazione - che se respinta avrebbe comportato l'affossamento dell'intero progetto - la Camera del popolo ha ceduto.

"Sarebbe irresponsabile affossare l'intero progetto unicamente a causa di questa divergenza", ha affermato Karl Vogler (PPD/OW) invitando i colleghi a considerare il testo nel suo insieme. A nulla sono quindi valse le promesse - formulate lunedì - del consigliere nazionale Franz Grüter (UDC/LU) di lanciare il referendum qualora il Nazionale rinunciasse allo stoccaggio dei dati in Svizzera. Grüter è peraltro presidente di una società specializzata nella conservazione di dati informatici con sede a Lupfig (AG).