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13.1018 · Interrogazione · 2013-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il concetto dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale è fonte di mancanza di chiarezza. Entro la fine del 2014 l'OCSE intende pertanto elaborare un concetto standard multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Secondo il segretario generale dell'OCSE Pascal Saint-Amans, è necessario elaborare degli standard pratici e tecnici. Al riguardo la Svizzera partecipa a un gruppo di lavoro in seno all'OCSE.

Con riferimento a tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali scopi persegue il Consiglio federale in tale gruppo di lavoro?

2. Quali prescrizioni concrete sullo scambio automatico di informazioni il Consiglio federale ha fissato all'attenzione del gruppo di lavoro dell'OCSE?

3. In quale misura la posizione della Svizzera riguardo allo scambio automatico di informazioni è in linea con la strategia approvata dal Consiglio federale per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale?

4. Quali elementi sono oggetto dello scambio automatico di informazioni?

5. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui lo scambio automatico di informazioni non ha nulla a che vedere con l'idea di controllo totale sul cittadino?

6. Come valuta il dispendio dello scambio automatico di informazioni rispetto ad altri strumenti per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale per quanto ri-guarda l'assistenza ai clienti stranieri (imposta liberatoria, autodichiarazione basata sul rischio, ecc.)?

7. Come definisce il Consiglio federale lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo FATCA con gli Stati Uniti d'America e l'IRS in considerazione dello scambio automatico di informazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il gruppo di lavoro 10 del comitato fiscale dell'OCSE si occupa delle questioni giuridiche e pratiche concernenti lo scambio di informazioni. Nel quadro della sua attività, questo gruppo di lavoro sviluppa standard internazionali, linee guida e principi di buona prassi in fatto di trasparenza e collaborazione amministrativa, compreso lo scambio di informazioni.

2./3. Il Consiglio federale è disposto a collaborare attivamente in seno all'OCSE allo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni inteso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale, che soddisfi elevate esigenze per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e della normativa in materia di protezione dei dati, che assicuri la reciprocità e che comprenda norme affidabili per l'accertamento dell'avente economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede. Se si dovesse giungere a un simile standard, riconosciuto e introdotto dagli Stati del G-20, dai Paesi membri dell'OCSE e da tutte le principali piazze finanziarie del mondo, il Consiglio federale sarà disposto a trasporre tale standard nel diritto svizzero parimenti al fine di garantire la conformità sotto il profilo fiscale dei clienti con sede fiscale all'estero di gestori patrimoniali.

4./5. Le differenti forme di scambio di informazioni si distinguono per le modalità di scambio e la portata delle informazioni da scambiare. Nella valutazione delle differenti forme, queste due componenti devono essere coerentemente tenute separate. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta solo il tipo di trasmissione. Nel quadro dei lavori dell'OCSE per uno standard internazionale, occorrerà definire i dati oggetto dello scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni non comporta la messa a disposizione di tutti i dati concernenti un cittadino, bensì solo di quella piccola parte rilevante ai fini della tassazione.

6. È importante che l'eventuale attuazione di uno scambio automatico di informazioni avvenga per quanto possibile in modo efficiente. Sia i costi fissi, sia i costi correnti saranno minimi se sarà possibile creare uno standard globale in materia di scambio di informazioni. Ad esempio non dovranno più essere mantenuti diversi sistemi in parallelo e la responsabilità dell'analisi dei dati spetta allo Stato beneficiario. Inoltre, anche i costi legali e di compliance dovrebbero diminuire a seguito della maggiore sicurezza giuridica per gli istituti finanziari.

7. Sulla base dell'accordo con gli Stati Uniti concernente l'attuazione della normativa FATCA, gli istituti finanziari notificano i dati dei conti sulla base di una dichiarazione di consenso del titolare del conto. In assenza di tale consenso i dati vengono trasmessi in forma aggregata. Sulla scorta di questi dati lo scambio di informazioni può avere luogo in base al protocollo del 23 settembre 2009 che modifica la Convenzione del 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, non appena il suddetto protocollo entrerà in vigore.

Risposta del Consiglio federale.