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13.1033 · Interrogazione · 2013-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dalle autorità di perseguimento penale di molti cantoni e della Confederazione viene segnalato che è in atto un preoccupante e crescente aumento dell'utilizzo, da parte della criminalità operante in Svizzera, di agenzie di money transfer per trasferire all'estero il denaro conseguito nel nostro Paese con attività illecite. I riscontri oggettivi sull'uso di questo canale per trasferire denaro "sporco" all'estero (come provento di reato, di riciclaggio o addirittura come finanziamento al terrorismo internazionale) emergono ormai da tempo sia in numerose inchieste penali cantonali e federali (soprattutto in materia di traffico di droga, di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro) sia dai vari processi celebrati davanti alle Corti penali. Si nota che nella maggior parte dei casi, tali agenzie di money transfer, sono operative in locali di vendita al dettaglio di alimentari o di altra mercanzia e con il medesimo personale (generalmente commesse) poco formato e con nessuna formazione specifica né in ambito finanziario né in materia di norme antiriciclaggio. Nel 2006 anche Postfinance si è trovata coinvolta in un grosso caso di riciclaggio nel canton Soletta che è scaturito in una condanna penale e successivamente ha portato la società ad abbandonare l'attività di money transfer. Alla luce di queste preoccupanti circostanze e degli incresciosi episodi collegabili con inchieste penali che purtroppo continuano a ripetersi nel nostro Paese, chiedo al Consiglio federale:

1. È informato sui citati risvolti dell'attività delle agenzie di money transfer, e, se sì, quale valutazione politica intende darne?

2. È nota la rinuncia da parte di Postfinance sull'operatività come agenzia di money transfer?

3. Quante sono le società (incluse le succursali e gli sportelli locali) di money transfer che risultano essere attualmente operative su territorio elvetico e quale è il loro prevalente statuto giuridico e/o societario?

4. A quale vigente legislazione sottostà l'attività in campo finanziario di queste agenzie di money transfer?

5. A quali controlli per antiriciclaggio sottostanno queste agenzie e da parte di quale Autorità di vigilanza?

6. Quali sono i mezzi che il Consiglio federale intende mettere in atto per meglio vigilare e sorvegliare l'attività in campo finanziario di queste agenzie, al fine di prevenirne l'uso criminoso da parte della malavita?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il trasferimento di denaro o di valori (money transmitting) è un'attività di intermediazione finanziaria. A differenza di altri intermediari finanziari, i money transmitter non intrattengono relazioni d'affari durature con i loro clienti, per questo motivo sussiste un rischio elevato che tramite la loro attività venga riciclato denaro e/o finanziato il terrorismo. Come gli altri intermediari finanziari, anche i money transmitter sottostanno alla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). Se vi è un sospetto fondato che i beni patrimoniali siano di provenienza delittuosa o servano a finanziare il terrorismo, l'intermediario finanziario blocca tali beni e ne dà comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Dall'entrata in vigore della LRD, questo sistema di comunicazione e di controllo si è mostrato efficace. Delle 1585 comunicazioni di sospetto pervenute a MROS nel 2012, 363 provenivano da agenzie di trasferimento di fondi, di cui 176 erano state inviate da money transmitter (cfr. n. 6).

2. Le disposizioni vigenti della legislazione postale consentono di trasferire denaro all'estero tramite Postfinance anche in assenza di una relazione d'affari di lunga durata, ovvero in qualità di cliente occasionale. Questa prestazione non è tuttavia equiparabile al money transmitting poiché, tra l'altro, non vi è l'accumulo di transazioni. Il bonifico giunge per via diretta al beneficiario senza passare per ulteriori agenzie di trasferimento di fondi o addirittura tramite consegne di contanti. A prescindere dall'entità dell'importo in questione, questo tipo di transazione è soggetto, così come lo sono i money transmitter, all'obbligo di identificare la controparte e di accertare l'avente diritto economico. Pertanto, il beneficiario di un versamento è sempre chiaramente individuabile e ricollegabile a un determinato importo. Postfinance non offre nessuna prestazione di money transfer, bensì effettua i trasferimenti all'estero esclusivamente mediante l'organizzazione nazionale postale del Paese in questione o un istituto bancario riconosciuto (descrizione dell'offerta: https://www.postfinance.ch/it/priv/prod/pay/abroad/cash/offer.html).

Sulla base dell'obbligo di fornire il servizio universale, la Posta svizzera finora era tenuta a offrire una relazione di conto a tutte le aziende di money transfer con sede in Svizzera. La nuova ordinanza sulle poste sancisce, invece, che Postfinance può rifiutare o concludere una relazione d'affari se disposizioni nazionali o internazionali nell'ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura delle prestazioni nel traffico dei pagamenti, se vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione oppure se la politica commerciale o dei rischi di Postfinance lo richiedono. Questa nuova base giuridica ora consente a Postfinance di valutare l'eventuale conclusione delle relazioni d'affari con money transmitter.

3. Attualmente in Svizzera operano 83 agenzie nel settore del money transmitting (13 sono state autorizzate dalla FINMA e 70 sono affiliate a un organismo di autodisciplina, OAD). Circa 25 di queste agenzie collaborano con personale ausiliario (i cosiddetti agenti). In base all'articolo 14 capoverso 2 lettera a LRD l'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'intermediario finanziario è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio. Anche nei regolamenti degli OAD sono contenute disposizioni analoghe. Le forme giuridiche delle agenzie che offrono servizi di money transmitting sono varie, si va dall'impresa individuale alla società anonima.

4. Tutte le attività dei money transmitter sottostanno alla LRD e alle relative ordinanze di esecuzione, in particolare all'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071). In particolare i money transmitter autorizzati dalla FINMA devono adempiere gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ORD-FINMA; RS 955.033.0). I money transmitter affiliati a un OAD devono soddisfare gli obblighi di diligenza che scaturiscono dalla LRD e dal relativo regolamento dell'OAD. Gli OAD sono a loro volta sottoposti alla vigilanza della FINMA che approva anche i loro regolamenti.

5. La FINMA vigila sul rispetto degli obblighi di diligenza da parte dei money transmitter da essa autorizzati, mentre i money transmitter affiliati a un OAD sono controllati dall'OAD in questione. Di norma, gli obblighi di diligenza sono oggetto di un controllo in loco effettuato una volta l'anno da parte di una società esterna di audit. Al personale ausiliario che collabora con i money transmitter non occorre un'affiliazione a un OAD o un'autorizzazione della FINMA, infatti, è il money transmitter a vigilare affinché la collaborazione con il proprio personale ausiliario avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera f numeri 1 a 6 OAIF.

6. Il Consiglio federale ritiene che le misure tese a preservare l'integrità della piazza finanziaria consentano in linea di massima di contrastare efficacemente l'elevato rischio nel settore del money transmitting dovuto a fattori quali l'utilizzo di denaro in contante, la presenza di clienti occasionali e il trasferimento internazionale di beni patrimoniali. Come menzionato in precedenza, anche per i money transmitter l'ORD-FINMA prevede obblighi concreti di diligenza in questo settore (in particolare l'obbligo di identificare la controparte e di accertare l'avente diritto economico indipendentemente dall'entità della somma oggetto della transazione, nonché di applicare obblighi di diligenza più severi per transazioni che superano i 5000 franchi). Nel rapporto sulla valutazione nazionale del 2005, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) aveva infatti constatato che la Svizzera adempie integralmente le pertinenti norme internazionali. In seguito alla revisione delle raccomandazioni del GAFI eseguita nel 2012, il sistema per contrastare gli abusi criminali della piazza finanziaria viene ora potenziato. Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha approvato l'avamprogetto di legge volta a trasporre le raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012. L'avamprogetto prevede tra l'altro di incrementare le misure preventive relative all'accertamento dell'avente diritto economico applicabili a tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD. Oltre a questa misura di carattere normativo, la Svizzera analizzerà e valuterà, sulla base dalla pertinente raccomandazione del GAFI, periodicamente i rischi sistemici del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel quadro di un cosiddetto National Risk Assessment e, se necessario, li affronterà con un approccio basato sui rischi.

Risposta del Consiglio federale.