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Accrediti per compiti educativi. Non penalizziamo le donne in caso di autorità parentale congiunta

13.1036 · Interrogazione · 2013-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Gli accrediti per compiti educativi dell'AVS, subordinati all'affidamento dei figli, sono attribuiti a chi ha l'autorità parentale. In caso di autorità parentale congiunta, sono divisi in parti uguali fra i genitori (art. 52f OAVS). I genitori divorziati o non sposati hanno però la possibilità di concordare per iscritto che la totalità degli accrediti vada computata a uno solo di loro.

Con la revisione del Codice civile svizzero, l'autorità parentale congiunta diventerà la regola, a prescindere dallo stato civile dei genitori. Questo significa che in futuro gli accrediti per compiti educativi verranno per principio divisi a metà. Se attualmente le donne divorziate che esercitano l'autorità parentale esclusiva possono contare sulla totalità degli accrediti per aumentare considerevolmente il reddito annuo determinante per l'AVS, in futuro dovranno accontentarsi del 50 per cento. Esse subiranno dunque una notevole riduzione della futura rendita AVS, soprattutto se il loro reddito da lavoro è modesto.

L'autorità parentale non dà però nessuna indicazione su chi si occupa effettivamente dei figli e non è dunque il criterio ideale per decidere a chi devono essere computati gli accrediti per compiti educativi. Circa il 70 per cento dei figli per i quali i genitori hanno scelto l'autorità parentale congiunta vive con la madre.

Durante i dibattiti sul disegno di revisione al Consiglio degli Stati (sessione primaverile 2013), la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha dichiarato che la legislazione AVS dovrebbe essere adeguata entro l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice civile.

Il Consiglio federale è disposto a modificare il tenore dell'articolo 52f OAVS per ovviare a questa situazione, riprendendo per esempio la formulazione seguente: "Se i genitori sono divorziati o non coniugati, gli accrediti per compiti educativi vanno attribuiti alla madre, a condizione che non sia stabilito per iscritto che debbano essere divisi in parti uguali o computati al padre"?

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto vigente subordina l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi all'affidamento dei figli, poiché l'autorità parentale è un criterio facilmente comprovabile. Anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute sull'autorità parentale (modifica del 21 giugno 2013, Autorità parentale, del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, FF 2013 4039), questa resterà un criterio di attribuzione più adeguato rispetto, ad esempio, alla custodia. Infatti, se i genitori non sono sposati, l'autorità parentale congiunta viene stabilita per sentenza o sulla base di una dichiarazione scritta depositata presso l'autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv 1 nCC). In questa dichiarazione, i genitori non sono tuttavia tenuti a fornire informazioni dettagliate sul disciplinamento adottato in materia di custodia e partecipazione alla cura dei figli, dovendo solo confermare di essersi accordati su questi punti. Di conseguenza, le modalità di esercizio della custodia da parte dei genitori non sono note alle autorità e, in molti casi, non sono nemmeno definite in forma scritta. L'accordo in merito può inoltre cambiare, non da ultimo in seguito alla separazione dei genitori non sposati, altro caso in cui regolarmente manca un disciplinamento scritto della partecipazione alla cura dei figli. Dal momento che gli accrediti per compiti educativi vengono computati concretamente solo all'insorgere dell'evento assicurato, ovvero perlopiù anni dopo la summenzionata dichiarazione o la relativa sentenza, l'esperienza dimostra che la mancanza di un disciplinamento scritto non consente praticamente mai di comprovare la partecipazione alla cura dei figli da parte di ciascun genitore in quel momento. È pertanto sostanzialmente impossibile subordinare l'attribuzione dei crediti per compiti educativi all'effettiva cura dei figli.

Gli accrediti per compiti educativi dell'AVS devono dunque continuare a essere subordinati all'affidamento dei figli. In realtà, però, neanche l'autorità parentale fornisce informazioni su chi si occupa effettivamente dei figli o chi ha dovuto ridurre la propria attività lucrativa per dedicarsi alla cura dei figli in comune. Per questo motivo, il Consiglio federale intende rielaborare le disposizioni sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi, includendovi anche un diritto di scelta per i genitori divorziati e quelli non sposati. Il computo di accrediti per compiti educativi è disciplinato all'articolo 52f dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101). Modifiche o nuove regolamentazioni possono pertanto essere adottate a livello d'ordinanza, senza che sia necessaria una revisione di legge. Le modifiche d'ordinanza in materia sono attualmente in fase di elaborazione, in modo che possano entrare in vigore con la revisione del Codice civile.

Risposta del Consiglio federale.