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13.1046 · Interrogazione · 2013-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per determinare il grado di invalidità viene confrontato il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito senza invalidità) con il reddito ragionevolmente esigibile dopo l'insorgere di un danno alla salute (reddito d'invalido). Il calcolo del reddito d'invalido per un determinato settore si fonda su un valore medio nazionale (mediana) secondo la rilevazione svizzera della struttura dei salari. Questo metodo va a svantaggio degli assicurati provenienti da regioni economicamente deboli, dove i salari si situano ben al di sotto della media nazionale (p. es. il cantone Ticino). A seconda del caso, ne consegue la determinazione di un grado d'invalidità troppo basso.

Nelle risposte ad interventi parlamentari di tenore simile (05.3070, 06.3466 e 07.5369), il Consiglio federale si era detto disposto a risolvere questo problema. Ad oggi, il Tribunale federale vieta esplicitamente di basarsi su tabelle dei salari regionali per calcolare il reddito d'invalido. I salari medi nazionali (giusta la tabella RSS TA1) possono tuttavia essere corretti secondo determinate modalità a scelta degli uffici AI. Innanzitutto è possibile ridurre il reddito d'invalido, ricorrendo alla cosiddetta "parallelizzazione dei redditi", se il salario mediamente conseguito in una regione è inferiore di almeno il 5 per cento al salario medio nazionale. Vi è inoltre la possibilità di procedere ad una deduzione prendendo in considerazione fattori personali pregiudizievoli quali la categoria del permesso di soggiorno o l'anzianità di servizio. Alcuni uffici AI non usano la parallelizzazione dei redditi, ma applicano in compenso una deduzione complessiva del 25 per cento al massimo sui valori medi nazionali. Questo permette di moderare la disparità di trattamento nei confronti delle regioni con una bassa media salariale. Tuttavia l'unico modo per ottenere una parità trasparente e completa è quello di adeguare le basi legali.

A questo proposito, chiedo al Consiglio federale:

1. È consapevole del problema e concorda sulla necessità d'intervenire? Se sì, per quale motivo non ha ancora provveduto agli adeguamenti annunciati sin dal 2005?

2. Quali modifiche sono previste per eliminare le ingiustizie esistenti?

3. Concorda sul fatto che sussistono tutti gli elementi necessari per risolvere il problema e che è quindi possibile fare chiarezza immediatamente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole del problema. In adempimento della mozione Robbiani 06.3466, "Determinazione del reddito da invalido", depositata il 18 dicembre 2008, e come confermato nella risposta alla domanda Robbiani 07.5369, "Revenu en cas d'invalidité", il 6 febbraio 2009 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha emanato la lettera circolare AI n. 273 (Calcolo del reddito ipotetico d'invalido secondo i salari delle tabelle statistiche). Questa prevede la possibilità di apportare correzioni nel caso di salari regionali notevolmente inferiori alla media nazionale.

2./3. Le disposizioni della lettera circolare AI n. 273 summenzionate dovranno ora essere concretizzate in conformità alla giurisprudenza e inserite nella circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità con effetto dal 1° gennaio 2014.

Vi sono inoltre altre questioni attualmente prese in esame, ad esempio i fattori estranei all'invalidità in generale, le differenze salariali regionali, la parallelizzazione dei redditi (adeguamento del reddito senza invalidità o di quello d'invalido per compensare il reddito nettamente inferiore alla media percepito dall'assicurato a causa di fattori estranei all'invalidità, come la mancanza di una formazione professionale o le conoscenze linguistiche insufficienti) e la deduzione dal reddito d'invalido dovuta alla disabilità (se p. es. a causa del danno alla salute, l'assicurato può svolgere soltanto attività molto leggere con un reddito fortemente ridotto). Al fine di rafforzare ulteriormente la certezza giuridica, l'uniformità e l'equità nei singoli casi nell'ambito del calcolo dell'invalidità, è previsto un disciplinamento di questi aspetti a livello di ordinanza. Tuttavia, restano ancora irrisolti altri problemi, in particolare per quanto concerne le definizioni, la disponibilità di dati statistici e le ripercussioni. Questi aspetti verranno presi in esame nel quadro dei lavori preparatori in vista della modifica di ordinanza di cui sopra.

Risposta del Consiglio federale.

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