13.1054 · Interrogazione · 2013-09-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con l'articolo 2 capoverso 2ter, l'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) modificata nel luglio 2012 conferisce all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la facoltà di emanare direttive per l'impiego di mezzi ausiliari e sistemi di caccia. L'articolo 2 capoverso 2bis esige inoltre che i cantoni garantiscano una caccia adeguata alla protezione degli animali e disciplinino in maniera dettagliata l'impiego di armi da fuoco, munizioni e cani. Per evitare una disparità di trattamento sia degli animali cacciabili, sia dei cacciatori nei diversi cantoni, tali prescrizioni devono essere uniformate a livello nazionale o perlomeno rese equiparabili.
Pertanto pongo le seguenti domande al Consiglio federale:
1. il Consiglio federale incaricherà l'UFAM di emanare direttive per l'impiego di mezzi ausiliari e sistemi secondo l'articolo 2 capoverso 2ter OCP?
2. Al Consiglio federale sono noti i metodi di addestramento dei cani da caccia con animali vivi (cinghiali, anatre, volpi)? Come giudica l'adeguatezza di tali metodi in termini di protezione degli animali e come giustifica la regolamentazione derogatoria per l'addestramento di cani da caccia con animali vivi, soprattutto per quanto concerne la protezione degli animali selvatici usati a tale scopo?
3. Il Consiglio federale conosce le società di caccia da tana, i club dei cani di razza e i metodi di addestramento dei cani da tana esistenti in Svizzera, dove volpi vive vengono usate come "oggetti di esercitazione"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 3 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) i cantoni disciplinano e pianificano la caccia. La Confederazione prescrive i principi per le regolamentazioni cantonali nella legge e nell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01). Dalla revisione del 2012, l'articolo 2 capoverso 2bis OCP chiede esplicitamente ai cantoni di disciplinare determinati aspetti al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali. Per garantire una prassi il più possibile uniforme nei cantoni, il Consiglio federale ha approvato i commenti esaustivi alle disposizioni modificate dell'OCP (rapporto esplicativo sulla modifica dell'OCP del 15 luglio 2012: http://www.bafu.admin.ch/jagd-fischerei/09121/09510/index.html?lang=it). Nell'autunno 2012, sotto la direzione della segreteria della Conferenza dei servizi della caccia e della pesca, i cantoni hanno iniziato l'elaborazione di direttive uniformi per la prova di precisione di tiro e l'addestramento e l'impiego di cani da caccia. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) consiglia i cantoni nell'ambito di tale processo. La necessità che la Confederazione emani direttive sarà valutata solo al termine dei lavori nei cantoni. Per contro è già stata discussa una direttiva, da elaborare in collaborazione con i cantoni, sull'ottimizzazione del recupero della selvaggina ferita a causa di incidenti stradali o durante l'esercizio della caccia.
2. L'impiego di cani da caccia è un elemento della pratica venatoria e secondo l'articolo 3 LCP rientra per principio nelle competenze del cantone. Per migliorare la protezione degli animali nel settore della caccia, nell'articolo 2 capoverso 2bis lettera b OCP la Confederazione chiede tuttavia ai cantoni di disciplinare l'addestramento e l'impiego di cani da caccia in misura adeguata alla protezione degli animali. L'addestramento dei cani da caccia contempla diversi aspetti e solo in rare eccezioni implica l'addestramento o l'esame con animali vivi. L'addestramento con animali vivi è disciplinato nell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). La stessa ordinanza stabilisce inoltre che spetta alle autorità cantonali competenti autorizzare le relative installazioni o sorvegliare eventuali manifestazioni (artt. 22 e 75 OPan). La continua revisione dell'OPAn consentirà di migliorare le possibilità di addestramento dei cani da caccia in modo adeguato alla protezione degli animali. Le installazioni rimarranno come finora soggette a un obbligo di autorizzazione e le eventuali manifestazioni saranno sorvegliate dalle autorità cantonali. L'UFAM, quale organo di alta sorveglianza della caccia, conosce tutti i metodi pertinenti di addestramento e di esame dei cani da caccia, anche quelli con animali vivi, volti a migliorare la protezione degli animali nell'ambito della caccia. Infine, l'addestramento dei cani da caccia per la caccia al cinghiale direttamente nel recinto, dei cani da tana in una tana artificiale per volpi e l'esame dei cani da riporto che segue la traccia odorosa di un'anatra che nuota. Le conoscenze tecniche adeguate e i controlli obbligatori effettuati dai cantoni consentono di strutturare tali metodi nel rispetto della protezione degli animali, un aspetto comprovato tra l'altro anche da prove sotto stress per i cani da caccia e per la selvaggina impiegata. Tramite queste installazioni di addestramento artificiali i cantoni ottengono la possibilità, richiesta dall'OCP, di valutare con criteri standard l'idoneità dei cani quale condizione per un loro impiego nella caccia. Con un addestramento adeguato, il cane da caccia sarà in grado di muoversi con più sicurezza ed efficacia, rispettando quindi la selvaggina cacciata e proteggendosi da eventuali ferite causate dall'animale che si difende.
3. Al momento non esistono in Svizzera installazioni per l'addestramento di cani da tana con volpi vive. Singoli cantoni richiedono già attualmente un esame per i cani da caccia impiegati nella caccia da tana. In futuro tale esame sarà necessario a livello nazionale. La Conferenza degli amministratori della caccia, in collaborazione con la Società cinologica svizzera sta pertanto elaborando un regolamento che disciplini l'esame dei cani da tana. A causa dell'attuale mancanza di tane artificiali sul nostro territorio i cani da caccia svizzeri vengono addestrati ed esaminati all'estero. In linea di principio deve tuttavia essere possibile addestrare ed esaminare i cani da caccia anche in Svizzera. Per colmare tale lacuna, alcuni club dei cani di razza prevedono di costruire una di tali installazioni che, come menzionato in precedenza, è soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità competenti. Tali autorità devono sorvegliare anche eventuali manifestazioni (art. 75 OPAn). Dette installazioni consentono di evitare completamente ferite a volpi o cani in quanto il cane può unicamente odorare la volpe senza che vi sia un contatto visivo o fisico tra gli animali.
Risposta del Consiglio federale.