Lexipedia

13.1055 · Interrogazione · 2013-09-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 9 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici sono ammesse misure di autodifesa contro animali di specie protette, ossia stornelli e merli. Tuttavia, molte legislazioni cantonali sulla caccia prevedono misure di autodifesa anche contro altra selvaggina, come volpi, martore, cornacchie nere o gatti randagi. Con l'applicazione di tali misure vengono a crearsi conflitti tra la legge sulla protezione degli animali e la legge sulla caccia. Le specie di animali autorizzate, il rispetto del periodo di divieto di caccia e di protezione delle femmine, l'obbligo di notifica, l'autorizzazione e la portata delle misure di autodifesa, il ricorso al guardiacaccia e i metodi di cattura e abbattimento autorizzati non sono disciplinati in modo esaustivo. Infatti, in molti cantoni le volpi "moleste" possono essere abbattute senza autorizzazione da parte del proprietario del terreno interessato, mentre in altri solo il guardiacaccia ha il diritto di farlo e il provvedimento è soggetto all'obbligo di notifica.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende evitare che, nel quadro delle misure di autodifesa, dei profani uccidano in modo crudele animali vertebrati e violino così le disposizioni della legge sulla protezione degli animali?

2. Come può garantire che le misure di autodifesa vengano applicate esclusivamente nel caso di individui effettivamente "molesti" e non contro tutte le volpi o le martore?

3. È disposto a disciplinare dettagliatamente e a livello nazionale il diritto in materia di misure di autodifesa, in particolare per quanto concerne il rispetto della legge sulla protezione degli animali, dei periodi venatori e della protezione di madri e animali giovani, dell'obbligo di notifica preliminare, dell'obbligo di ricorrere al guardiacaccia e garantire un abbattimento conforme alla protezione degli animali, sia per le specie protette che per quelle cacciabili?

Stellungnahme des Bundesrates

Le misure di autodifesa contro la selvaggina e alcune altre specie di uccelli oggi protette servono a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica e, tradizionalmente, costituiscono un diritto rivendicato dagli agricoltori nelle legislazioni cantonali e federale in materia di caccia, finalizzato alla protezione di animali domestici, immobili e colture agricole. Negli anni Ottanta, nell'ambito delle discussioni relative all'emendamento del diritto federale in materia di caccia, i cantoni in particolare peroravano la causa del mantenimento dell'autodifesa, in quanto questa possibilità li tutela da eccessive richieste di risarcimento.

1. Al Consiglio federale non sono noti problemi gravi relativi all'organizzazione da parte dei cantoni dell'autodifesa contro animali che causano danni rilevanti.

2. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), i cantoni sono tenuti a stabilire le misure di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, mentre il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. A questo proposito, l'articolo 9 dell'ordinanza sulla caccia menziona soltanto stornelli e merli che, secondo l'esperienza, possono causare danni notevoli a frutteti e vigne.

3. Affinché la Confederazione possa valutare se i cantoni regolamentano l'autodifesa in modo tale che sia garantita l'applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali, la protezione delle madri e degli animali giovani durante i periodi di protezione come pure il legame causale tra misure ed effetto desiderato, l'articolo 25 capoverso 2 LCP esige che i cantoni facciano autorizzare le disposizioni d'esecuzione su questo punto. In tal modo, la Confederazione ha anche la possibilità di prevenire che attraverso l'autodifesa si sviluppi una caccia parallela che non rispetti più i principi generali del diritto federale in materia di caccia.

Risposta del Consiglio federale.