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13.1060 · Interrogazione · 2013-09-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera, l'attribuzione e la gestione dei nomi di dominio viene effettuata dalla fondazione Switch. Quale ente di registrazione, conformemente all'articolo 14f capoverso 2 dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, Switch non verifica se un nome di dominio sia autorizzato o se venga utilizzato abusivamente.

Chi vuole difendersi contro l'utilizzo di un nome di dominio, deve avviare una procedura per la composizione delle controversie e assumersi tutti i costi procedurali anche in caso di successo. Un primo tentativo di composizione delle controversie costa 600 franchi, una decisione degli esperti 2000 franchi.

Questa regolamentazione è urtante perché l'autore dell'utilizzo inappropriato o abusivo non viene punito.

Visto quanto precede prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come è possibile tutelare meglio privati e imprese da un utilizzo abusivo dei nomi di dominio?

2. Come far sì che l'autore dell'utilizzo inappropriato o abusivo venga punito?

3. Come è possibile evitare che, per tutelarsi da un utilizzo inappropriato o abusivo, sia necessario riservare, dietro pagamento, tantissime varianti di un nome di dominio?

4. Come si possono trasporre le disposizioni sul diritto al marchio all'utilizzo dei nomi di dominio?

Stellungnahme des Bundesrates

La fondazione Switch attribuisce e amministra unicamente i nomi di dominio che dipendono dal dominio nazionale ".ch". Esercita la sua attività conformemente all'articolo 28 della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10), che disciplina il dominio ".ch". Il suo compito consiste nel fornire agli utenti delle telecomunicazioni gli elementi d'indirizzo necessari che consentono l'utilizzo della rete Internet. Traendo fondamento dalla legislazione sulle telecomunicazioni, la regolamentazione del dominio ".ch" non può per propria natura rivolgersi al contenuto o ai servizi forniti tramite i nomi di dominio. L'utilizzo abusivo di un nome di dominio rientra per principio nella sfera di competenza delle leggi generali come la legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11), la legge federale contro la concorrenza sleale (RS 241) nonché il diritto relativo al nome (CC; RS 210) e alle ditte commerciali (CO; RS 220). Un tale utilizzo può, o addirittura deve, essere perseguito penalmente se sono soddisfatte determinate condizioni (domanda 2).

Un nome di dominio costituisce innanzitutto uno strumento di ordine tecnico che rientra nel campo d'applicazione della legge sulle telecomunicazioni e non beneficia in quanto tale di alcuna protezione in materia di proprietà intellettuale. Ciononostante, un nome di dominio rappresenta anche un segno distintivo che, per evitare qualsiasi rischio di confusione, deve differenziarsi in misura sufficiente dai segni di terzi (ad es. di un marchio) per i quali il titolare ha un diritto esclusivo di utilizzazione. In base al diritto al nome o alle ditte commerciali, al diritto al marchio o al diritto in materia di concorrenza sleale, il titolare può di principio vietare l'uso di un nome di dominio che pregiudica i suoi diritti esclusivi. Tali conflitti non possono tuttavia essere risolti in modo schematico mediante regole uniformi, occorre infatti soppesare gli interessi in gioco per ogni caso specifico. Visto che, qualora un nome di dominio pregiudichi un diritto su un marchio, il titolare può invocare le disposizioni del diritto al marchio, non occorre trasporre tale diritto nella regolamentazione del dominio ".ch". In ogni caso, svolgere un controllo al momento dell'attribuzione, per appurare l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale anteriore identico o simile a un nome di dominio, sarebbe impraticabile vista la quantità dei nomi di dominio (domanda 4). D'altronde, un tale controllo non viene neppure effettuato d'ufficio nel quadro dell'esame di una domanda di registrazione di un marchio (cfr. art. 3 cpv. 3 LPM).

Ciononostante, il dominio ".ch" è ben lungi dall'essere privo di protezione contro l'utilizzo abusivo dei nomi di dominio (domanda 1). Il servizio per la composizione delle controversie previsto all'articolo 14g dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.104) permette di comporre rapidamente e a basso costo le controversie tra il titolare di un nome di dominio e un terzo quanto al diritto alla registrazione. Esiste oltretutto una procedura che permette di bloccare rapidamente i nomi di dominio usati per il "phishing" e la diffusione di "malwares". L'ente di registrazione Switch può inoltre revocare in tempi brevi qualsiasi nome di dominio il cui titolare non si sia identificato correttamente, cosa che si verifica generalmente quando un nome di dominio viene utilizzato abusivamente. Infine, per poter essere utilizzato dal suo titolare un nome di dominio deve essere prima pagato. Questa regola, introdotta il 1° marzo 2009, ha permesso di limitare in larga misura la registrazione di nomi di dominio a fini di "cybersquatting" (domanda 3).

La regolamentazione sui nomi di dominio è attualmente in corso di revisione, vista l'imminente scadenza del contratto di delega a Switch per la gestione del dominio ".ch" e la candidatura presentata dalla Confederazione presso l'ICANN per la gestione del dominio ".swiss".

Risposta del Consiglio federale.

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