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13.1071 · Interrogazione · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il traffico di merci tra la Svizzera e l'Italia è soggetto alle stesse regole come l'accordo sui trasporti terrestri (ATT; SR 0.740.42). Mentre il transito, le corse a vuoto e il grande cabotaggio, secondo l'accordo sui trasporti terrestri, sono liberalizzati, non è lecito con un camion immatricolato in Italia (o viceversa con un camion svizzero in Italia) eseguire trasporti interni. Ci sono trasportatori italiani che, secondo la lettera di vettura CMR, devono trasportare la merce dall'Italia al loro cliente svizzero (consegnatario), però questa merce non viene solo (o per niente) scaricata al luogo di destinazione specificato nella lettera di vettura CMR, ma in aggiunta viene assicurata una distribuzione capillare. Tale pratica si manifesta ampiamente durante la fornitura di carburante nel canton Ticino, dove il trasportatore italiano su istruzione del suo cliente/consegnatario rifornisce direttamente le stazioni di servizio. Secondo l'Amministrazione federale delle dogane non c'è nulla da ridire, a condizione che la merce non sia scaricata in precedenza in Svizzera e in seguito ricaricata da un veicolo straniero e trasportata all'interno della Svizzera. Per contro, le autorità italiane stimano tali trasporti effettuati allo stesso modo in Italia come trasporti interni vietati. Di conseguenza l'Italia non applica la reciprocità violandone il principio.

Un'altra disparità di trattamento si constata nella formazione sulle merci pericolose. I camionisti italiani che frequentano un corso di formazione ADR in Svizzera ricevono una certificazione ADR svizzera che deve essere riconosciuta dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR; SR 0.741.621) da tutti i 48 stati ADR. Durante i controlli stradali in Italia accade ripetutamente che le certificazioni ADR svizzere non sono riconosciute dalle autorità. Viene anzi richiesto che i camionisti italiani debbano compiere la formazione di merci pericolose in Italia. Ancora una volta, l'Italia non applica la reciprocità e ne viola il principio.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

È al corrente che l'Italia sta violando l'applicazione giuridica di trattati internazionali e per questo le aziende svizzere soffrono degli svantaggi competitivi? Come vuole affrontare la situazione e imporre un'applicazione contrattuale di funzionamento?

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terresti; RS 0.740.72) vieta il cabotaggio, ossia non autorizza un trasportatore estero a effettuare trasporti interni in Svizzera. Per il "trasporto internazionale" (art. 3 cpv. 1 cma 5) e il "trasporto interno" (art. 14) l'accordo riprende le definizioni della convenzione internazionale relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24), che nell'allegato C (art. 1 lett. d) definisce il "traffico interno" come il trasporto di persone o di merci caricate nel territorio di ammissione temporanea per essere scaricate all'interno di detto territorio. Secondo l'articolo 8 lettera a della convenzione le parti contraenti sono libere di vietare simili trasporti commerciali: conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge sulle dogane (RS 631.0), il Consiglio federale fa uso di questa facoltà nell'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza sulle dogane (RS 631.01). I trasporti esclusivamente interni sono vietati.

La convenzione relativa all'ammissione temporanea autorizza i trasporti transfrontalieri con mezzi di trasporto esteri (art. 5a allegato C) che devono tuttavia essere riesportati una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati (art. 9 cpv. 1, allegato C). Se si importa in Svizzera carburante mediante una cisterna immatricolata in Italia, dopo il pagamento delle tasse doganali esso può quindi essere consegnato a più clienti. Non sono per contro ammessi trasbordi, trasbordi intermedi o aggiunte al carico. Prima di raggiungere il confine è inoltre possibile caricare merce in più località.

Se per simili trasporti l'Italia applica effettivamente criteri più severi della Svizzera, ciò è ritenuto scorretto dal Consiglio federale. La questione potrà essere affrontata nel quadro del comitato misto Svizzera-UE o del gruppo di lavoro "Politica dei trasporti, statistica, infrastruttura stradale".

L'accordo sui trasporti terrestri (allegato 1) e l'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621) comportano l'impegno reciproco di applicare diritti e doveri equivalenti. In tal modo garantiscono il riconoscimento vicendevole, previsto dalla direttiva 2008/68/CE, dei certificati ADR conseguiti dai conducenti per il trasporto di merci pericolose in un Paese che è parte contraente l'ADR o nello Stato membro dell'UE. Di recente sono state segnalate all'amministrazione federale alcune questioni concernenti casi particolari di non riconoscimento di certificati di abilitazione professionale svizzeri da parte dell'Italia (cfr. interpellanza Quadri 13.3780, "Italia, quando il rispetto degli accordi internazionali è un optional").

La Svizzera e le altri parti contraenti l'ADR sono tenute a rispettare i termini di questo accordo. I casi di non riconoscimento dei certificati di formazione ADR sono già stati segnalati alle autorità italiane competenti nel 2005. Le discussioni intavolate allora a Roma dall'Ufficio federale delle strade hanno portato a un adeguamento dei testi legislativi sia in Italia che in Svizzera. Dopo questi interventi non sono più stati annunciati all'amministrazione casi problematici concreti. Se si dovessero verificare nuovi casi, gli uffici federali competenti adotteranno i necessari provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.