13.1078 · Interrogazione · 2013-11-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In alcuni Paesi per regolare contese politiche non è raro invocare presupposti delitti fiscali. Si può ragionevolmente immaginare che lo scambio di informazioni sia utilizzato da determinate persone al potere per nuocere agli avversari politici. Accettando lo scambio di informazioni in modo incondizionato e senza permettere ai titolari dei conti in Svizzera di opporsi alla trasmissione dei loro dati, la Svizzera rischia di farsi rimproverare, eventualmente a posteriori (come avvenuto con la commissione Bergier), di essersi resa complice di regimi contestabili e di aver permesso la violazione di diritti fondamentali.
Il Consiglio federale è per esempio disposto a fissare dei criteri che devono essere soddisfatti dai Paesi che potrebbero beneficiare di un tale scambio o a permettere ai titolari di conti in Svizzera che potrebbero trovarsi in situazioni simili di opporsi alla trasmissione dei loro dati alle autorità fiscali dei loro Paesi, senza informare queste ultime?
Stellungnahme des Bundesrates
Le clausole di assistenza amministrava contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e nell'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale conclusi dalla Svizzera prevedono esplicitamente che le informazioni scambiate devono essere trattate confidenzialmente e che possono essere impiegate solo per gli scopi concordati (cosiddetto principio di specialità). Un diverso impiego richiede l'autorizzazione dello Stato che trasmette i dati. Queste esigenze soddisfano i vigenti standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa. Qualora uno Stato partner della Svizzera dovesse violare queste disposizioni, la Svizzera potrebbe, a determinate condizioni di diritto internazionale, rifiutare l'assistenza nei confronti di questo Stato partner. La legge sull'assistenza amministrativa fiscale disciplina i diritti procedurali delle persone interessate da una domanda d'assistenza amministrativa estera.
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di un impiego dei dati conforme alla legge anche in relazione a un futuro scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. In seno all'OCSE la Svizzera collabora attivamente allo sviluppo di uno standard globale per uno scambio automatico di informazioni che soddisfi le elevate esigenze in ordine all'osservanza del principio di specialità e della protezione dei dati. Queste esigenze devono parimenti essere prese in considerazione in caso di una successiva attuazione degli standard nella legislazione svizzera.
Risposta del Consiglio federale.