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13.3006 · Mozione · 2013-01-14

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di collaborare con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) affinché l'OSE passa accedere al più presto agli indirizzi di posta elettronica di tutti i cittadini svizzeri residenti all'estero annunciati presso una rappresentanza svizzera, fra l'altro anche per poter procedere all'elezione del Consiglio degli Svizzeri all'estero tramite voto elettronico.

Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) è una fondazione di diritto privato. La collaborazione fra il DFAE e l'OSE è stata definita nel dicembre 2011 nel quadro di una convenzione sulle prestazioni.

Il Consiglio degli Svizzeri all'estero, organo supremo e di rappresentanza dell'OSE, è composto di 140 delegati. I 120 delegati all'estero sono eletti ogni quattro anni dalle comunità locali di Svizzeri all'estero tramite le loro organizzazioni mantello riconosciute.

L'OSE sollecita l'elezione diretta dei propri delegati mediante voto elettronico espresso dai cittadini svizzeri con diritto di voto ed eleggibilità immatricolati all'estero (circa 550 000) e a tale scopo desidera ricevere i dati di contatto (indirizzi di posta elettronica) dei cittadini svizzeri iscritti nel registro d'immatricolazione delle rappresentanze all'estero (sistema di informazioni gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero, VERA).

2. L'ordinanza sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (ordinanza VERA; RS 235.22) disciplina la gestione e l'uso di VERA. L'elaborazione dei dati in VERA serve esclusivamente ad adempiere i compiti consolari. Non è prevista la comunicazione di dati personali (p. es. indirizzi di posta elettronica) a terzi privati come l'OSE. Secondo la legge sulla protezione dei dati (art. 19 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1), tale comunicazione può avvenire solo con l'esplicito consenso delle persone interessate. La creazione di una base giuridica (legge, ordinanza) che preveda la trasmissione di dati a terzi, non è realistica nella misura in cui non sarebbe compatibile con i principi della legge sulla protezione dei dati, in particolare con il principio della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD). Nel 2015 l'attuale VERA sarà sostituito da un sistema basato sulla strategia dell'e-government e in questo contesto il Consiglio federale verificherà la fattibilità di una soluzione che permetterebbe di sostenere l'elezione con voto elettronico dei delegati del Consiglio degli Svizzeri all'estero.

3. Alla luce delle condizioni quadro previste dalla legge sulla protezione dei dati, il Consiglio federale rinuncia ad adempiere al mandato della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.