13.3028 · Mozione · 2013-03-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Al fine di contenere i rischi, il Consiglio federale è incaricato di presentare una normativa che limiti i bonus in funzione delle retribuzioni fisse, in particolare nel settore bancario. Tale disciplinamento dovrà corrispondere perlomeno alla normativa proposta in seno all'UE, secondo la quale in linea di massima le retribuzioni variabili non possono superare il salario fisso, mentre i bonus più elevati, che non potranno tuttavia superare il doppio del salario fisso, richiedono l'approvazione di una maggioranza qualificata degli azionisti. La proposta prevede anche di congelare i bonus per un anno.
Il Consiglio federale è inoltre incaricato di vagliare una corrispondente limitazione dei bonus per tutte le imprese quotate in borsa.
Begründung
La politica retributiva influenza in maniera determinante la propensione al rischio dei collaboratori. Tale meccanismo è pericoloso soprattutto nel settore bancario. Nell'UE si sta pertanto discutendo di un tetto massimo per i bonus, al fine di contenere l'eccessiva propensione al rischio da parte degli agenti in titoli in banca. Secondo quanto proposto, le retribuzioni variabili non possono superare il salario fisso. Per bonus più elevati occorre l'approvazione di una maggioranza qualificata degli azionisti. Non è ancora stata presa una decisione definitiva, tuttavia si prevede un'approvazione. È importante che la Svizzera si allinei alla normativa che si sta delineando sulla scena europea. Un'oasi normativa svizzera potrebbe provocare una migrazione di quadri bancari dall'UE alla Svizzera. Questo arbitraggio normativo comporterebbe un grande rischio per la piazza finanziaria svizzera e va pertanto evitato.
Occorre inoltre vagliare una limitazione generale delle retribuzioni variabili anche per tutte le altre imprese quotate in borsa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede di regolamentare le retribuzioni variabili di tutti gli organi e i collaboratori di imprese nel settore bancario e delle società quotate in borsa.
Le retribuzioni variabili dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di società quotate in borsa sono tuttavia già rette dalla disposizione costituzionale introdotta in seguito all'adozione dell'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" (art. 95 cpv. 3 della Costituzione). Tali retribuzioni sottostanno all'approvazione dell'assemblea generale e i piani di bonus devono essere regolamentati negli statuti.
Il controprogetto indiretto elaborato originariamente dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati per rispondere all'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" prevedeva che il consiglio d'amministrazione indicasse nel regolamento retributivo il rapporto massimo ammissibile tra l'indennità di base e l'indennità supplementare (in genere variabile). Il regolamento retributivo avrebbe inoltre dovuto essere approvato dagli azionisti.
Il controprogetto indiretto, caldeggiato espressamente dal Consiglio federale nel suo parere del 17 novembre 2010, avrebbe pertanto ripreso la principale rivendicazione della presente mozione. Non sarebbe tuttavia stato lo Stato, bensì gli azionisti a indicare il rapporto massimo tra l'indennità di base e una retribuzione variabile per i membri degli organi di società quotate in borsa.
Queste disposizioni del controprogetto indiretto erano concepite come alternativa all'attuale articolo 95 capoverso 3 della Costituzione. Il Consiglio federale seguirà gli sviluppi in seno all'Unione europea ed esaminerà quali elementi del controprogetto indiretto possano essere ripresi nel progetto di attuazione dell'iniziativa "contro le retribuzioni abusive", integrando nelle sue riflessioni anche la rivendicazione principale della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.